Sentenza del 15/07/2016 n. 1894 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Irap - Rimborso - Normativa di riferimento - Sufficienza - Onere della prova a carico del contribuente - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulle istanze di rimborso IRAP relative agli anni 2008-2011, chiedendo il riconoscimento delle deduzioni per il cosiddetto "cuneo fiscale" previste dall'art. 1, comma 266, della legge n. 296/2006. La controversia riguardava la presenza congiunta dei requisiti che escludono il beneficio, ossia lo svolgimento dell'attività in regime di concessione traslativa e l'applicazione di una tariffa remunerativa. La società sosteneva che il servizio fosse svolto mediante contratti di servizio derivanti da gara pubblica, non mediante concessione, e che le tariffe fossero stabilite dall'ente pubblico per finalità sociali, senza garantire la remunerazione integrale dei costi. Contestava inoltre che fosse necessaria la produzione di ulteriore documentazione, ritenendo sufficienti i riferimenti normativi indicati nei ricorsi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e riconosciuto la fondatezza della richiesta della società. Ha ritenuto ammissibile la produzione in appello del contratto di servizio ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, ha stabilito che i contratti stipulati erano contratti di servizio, non concessioni traslative, e che le tariffe regionali non erano remunerative, poiché perseguivano finalità sociali e miravano soltanto a un rapporto minimo tra ricavi e costi pari al 35%, senza garantire la copertura dei costi fiscali né consentire all'impresa di adeguarle liberamente alle proprie esigenze economiche. Poiché i due requisiti escludenti dovevano concorrere congiuntamente e non risultavano presenti, la società aveva diritto al beneficio IRAP e al rimborso richiesto di 543.358,48 euro, oltre agli interessi secondo legge. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 266
Deduzioni IRAP per il cosiddetto "cuneo fiscale"
La norma introduce deduzioni dalla base imponibile IRAP per determinati costi del lavoro, con esclusione, tra gli altri, delle attività svolte congiuntamente in regime di concessione e a tariffa remunerativa.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
Istanza di rimborso delle imposte dirette indebitamente versate
Costituisce la base procedurale per chiedere il rimborso dell'IRAP ritenuta non dovuta.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 11, comma 1, lettera a), punti 2-4
Attività svolte in concessione e a tariffa
L'esclusione dal beneficio IRAP richiede la concorrenza congiunta dei requisiti della concessione e della tariffa remunerativa; la sola presenza di uno dei due non è sufficiente.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
Produzione di nuovi documenti in appello
Consente al giudice tributario d'appello di conoscere documenti prodotti per la prima volta in secondo grado; nel caso concreto è stata ritenuta ammissibile la produzione del contratto di servizio.
D.Lgs. n. 422/1997
Disciplina l'organizzazione e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, favorendo procedure concorsuali e contratti di servizio anziché necessariamente concessioni amministrative.
Legge regionale Puglia n. 18/2002, artt. 14, 15 e 26
Prevede l'affidamento del trasporto pubblico regionale e locale mediante gare e contratti di servizio e disciplina tariffe finalizzate a obiettivi sociali e a un rapporto minimo ricavi-costi, senza assicurare la piena remunerazione dell'attività.
D.Lgs. n. 267/2000, art. 113
Richiamato dalla normativa regionale quale riferimento per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi pubblici locali.
Decisione della Commissione europea del 12 settembre 2007, punto 16
Secondo i chiarimenti forniti dal Governo italiano, l'esclusione dal beneficio opera quando il metodo di fissazione della tariffa compensi anche i costi fiscali del servizio pubblico; tale condizione non è stata ritenuta sussistente nel caso concreto.
Massime di principio
- Per escludere un'agevolazione IRAP fondata sul cosiddetto cuneo fiscale devono ricorrere congiuntamente sia una vera concessione traslativa sia una tariffa effettivamente remunerativa; l'assenza anche di uno solo dei due requisiti consente l'accesso al beneficio.
- La qualificazione giuridica del rapporto dipende dalla sua struttura concreta e dagli effetti economici, non soltanto dal nome attribuito al contratto. Un contratto di servizio stipulato dopo una gara pubblica non equivale automaticamente a una concessione.
- Una tariffa fissata o fortemente regolata dall'autorità pubblica per finalità sociali, che copra solo una parte dei costi e non consenta di remunerare integralmente l'impresa, non è necessariamente una tariffa remunerativa ai fini dell'esclusione fiscale.
- In una controversia tributaria, i riferimenti normativi possono essere sufficienti quando consentono di qualificare direttamente la natura giuridica del rapporto; tuttavia, è prudente produrre comunque i contratti e gli atti rilevanti per evitare contestazioni probatorie.
- Le circolari e le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate hanno valore interpretativo e non possono prevalere sulla disciplina legislativa né vincolare il giudice, soprattutto quando l'ente che le ha emanate è parte del processo.
- Il contribuente che richiede un rimborso deve dimostrare sia il versamento dell'imposta sia l'assenza dei presupposti che giustificano il diniego, ma il giudice può desumere la qualificazione del rapporto dalla normativa applicabile e dai documenti contrattuali.
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