Sentenza del 15/07/2016 n. 1893 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Accertamento sintetico - Indice di capacità contributiva - Riferimento all'anno accertato - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che, nell'accertamento sintetico, gli indici di capacità contributiva devono riferirsi esclusivamente all'anno d'imposta accertato. Non è quindi legittimo fondare la ricostruzione sintetica su elementi relativi ad annualità successive, perché ciò altera la verifica della reale capacità contributiva del contribuente nell'anno considerato. Il riferimento è all'ordinanza della Corte di cassazione n. 7147/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento sintetico fondato su elementi indicativi di capacità contributiva riferiti a un anno d'imposta diverso, in particolare successivo, rispetto a quello oggetto di accertamento. Il motivo consiste nella contestazione dell'utilizzo di tali elementi, poiché il trascinamento di presupposti economici da un anno all'altro produrrebbe una ricostruzione fittizia del reddito.
Norme richiamate
Accertamento sintetico del reddito
Gli elementi indicativi della capacità contributiva devono essere concretamente riferibili all'anno d'imposta oggetto di accertamento e non possono essere desunti, senza adeguata giustificazione, da annualità successive.
Ordinanza della Corte di cassazione n. 7147/2016
La Corte ha affermato che il trascinamento di presupposti riferiti a un altro anno d'imposta determina un calcolo fittizio e non consente di fondare validamente l'accertamento sintetico.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico, ogni indice di spesa o di capacità contributiva deve essere collegato temporalmente all'anno oggetto di verifica.
- L'amministrazione non può utilizzare automaticamente dati o circostanze emersi in annualità successive per ricostruire il reddito di un anno precedente.
- Il contribuente può contestare l'accertamento quando gli elementi utilizzati non sono pertinenti all'anno accertato o quando il loro trasferimento da un'annualità a un'altra crea una capacità contributiva meramente presunta.
- La verifica deve distinguere tra elementi aventi effetti pluriennali, che possono eventualmente essere considerati se correttamente imputati, ed elementi riferibili esclusivamente a una specifica annualità.
- La decisione riguarda il criterio temporale di imputazione degli indici e non esclude, di per sé, la possibilità di un accertamento sintetico fondato su elementi effettivamente riferibili all'anno corretto.
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