Sentenza del 15/07/2016 n. 445 - Comm. Trib. Prov. Savona
ACCERTAMENTO - IRPEF/IVA/IRAP - procedimento - emanazione dell'avviso di accertamento prima dei 60 giorni dalla chiusura del processo verbale di contradditorio - omessa motivazione dei motivi di urgenza - lesione del diritto di difesa in violazione dell'art. 12 c. 7 L. 212/2000 - annullamento dell'avviso di accertamento - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’avviso di accertamento è stato annullato. La violazione procedurale è stata esaminata in via pregiudiziale e assorbente rispetto alle questioni di merito: non essendo state indicate le ragioni di urgenza, l’atto emesso prima dei 60 giorni è risultato illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento perché emanato prima del decorso di 60 giorni dalla chiusura del processo verbale di contraddittorio, senza indicare nell’atto le specifiche ragioni di urgenza che avrebbero giustificato l’anticipazione. Tale violazione è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa garantito dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
L’Amministrazione deve rispettare il termine dilatorio di 60 giorni per consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste. Se emette l’accertamento prima della scadenza, deve indicare concretamente nell’atto le ragioni di particolare urgenza; in mancanza, l’avviso è annullabile per violazione del diritto di difesa.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento viene emesso prima dei 60 giorni dalla chiusura del processo verbale, occorre verificare se l’atto contiene una motivazione concreta e specifica delle ragioni di urgenza.
- La mera indicazione generica dell’urgenza, oppure la sua esposizione soltanto in giudizio e non nell’avviso, non è normalmente sufficiente a giustificare l’emissione anticipata.
- La violazione del termine dilatorio può determinare l’annullamento dell’accertamento senza necessità di esaminare preliminarmente le contestazioni relative al merito tributario.
- Il termine di 60 giorni tutela il contraddittorio e il diritto del contribuente a formulare osservazioni prima dell’adozione dell’atto impositivo; l’Amministrazione può derogarlo solo in presenza di circostanze realmente eccezionali e adeguatamente motivate.
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