Sentenza del 15/07/2016 n. 994 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Società di fatto - notifica dell'avviso di accertamento ad uno dei soci presso il domicilio - validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Savona che avevano annullato gli avvisi di accertamento per asserita invalidità della notifica, eseguita presso il domicilio di uno dei soci. L'Ufficio sosteneva che, trattandosi di società di fatto, ciascun socio fosse munito di poteri di amministrazione e rappresentanza disgiunta e che la notifica dell'atto intestato alla società fosse quindi validamente eseguibile a uno qualsiasi dei soci, purché la qualifica fosse chiaramente indicata. Contestava inoltre le doglianze relative al contraddittorio endoprocedimentale, alla motivazione dell'accertamento, al processo verbale di constatazione, alla ricostruzione della società di fatto e all'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i procedimenti e ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento effettuata a uno dei soci presso il suo domicilio, in quanto nelle società di fatto ciascun socio dispone della rappresentanza della società e non esiste necessariamente un sistema pubblicitario dal quale risulti una sede legale. Ha escluso violazioni rilevanti del contraddittorio per le imposte non armonizzate e ha ritenuto pretestuosa la relativa contestazione per l'IVA, poiché un contraddittorio si era comunque svolto durante la verifica della Guardia di Finanza. Ha inoltre respinto le censure sulla motivazione, sul PVC e sulle sanzioni. L'appello dell'Agenzia è stato accolto parzialmente: è stata confermata l'esistenza della società di fatto e la qualificazione del rapporto come affitto di ramo d'azienda, ma è stato rideterminato il reddito in euro 49.889,91 per la società e in euro 24.945 per ciascun socio. Le sanzioni devono essere ricalcolate sugli importi rideterminati. I contribuenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 5, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Imputazione automatica del reddito sociale ai soci
Il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato direttamente ai soci, rendendo necessaria la partecipazione della società e dei soci al giudizio quando si discute della determinazione del reddito sociale.
Art. 145 c.p.c.
La notifica degli atti a una società deve essere effettuata al legale rappresentante o a persona abilitata alla ricezione; nel caso di società di fatto, la notifica presso il domicilio di uno dei soci è valida perché ciascun socio è considerato munito della rappresentanza della società, in assenza di una sede sociale risultante da pubblici registri.
Art. 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 546/1992
La rimessione della causa al giudice di primo grado per vizi del contraddittorio può essere evitata quando le parti siano state sostanzialmente presenti e abbiano svolto difese coincidenti, senza concreto pregiudizio processuale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015
La parte vittoriosa in primo grado non deve necessariamente proporre appello incidentale sulle questioni assorbite, ma deve riproporle nelle proprie difese. La violazione del contraddittorio può condurre all'invalidità solo se il contribuente dimostra concretamente che avrebbe potuto far valere ragioni non pretestuose idonee a incidere sull'esito del procedimento.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia IVA; Corte di giustizia UE, causa C-129/13, Kamino International Logistics
Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra che, senza la violazione, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.
Cassazione n. 13869/1999
Nelle società di fatto ciascun socio ha poteri di rappresentanza, sicché la notifica dell'avviso di accertamento a uno dei soci, indicato come rappresentante della società, è valida.
Cassazione n. 9094/2002
La notifica degli atti tributari destinati alla società può essere eseguita al legale rappresentante o ad altra persona abilitata alla ricezione; in caso di irreperibilità, si applicano le modalità previste per il domicilio fiscale della società.
Cassazione n. 850/1999
La notifica di un atto giudiziario a uno dei soci, presso il suo domicilio, di una società di fatto è valida perché ogni socio è rappresentante e legittimato a stare in giudizio per la società, mentre normalmente manca una sede sociale soggetta a pubblicità.
Massime di principio
- Per una società di fatto, in assenza di una sede legale pubblicizzata o risultante da registri, la notifica dell'avviso di accertamento può essere validamente effettuata presso il domicilio di uno qualsiasi dei soci, se l'atto evidenzia chiaramente la sua qualità di rappresentante o socio.
- La notifica alla società e quella ai singoli soci producono effetti distinti: la prima riguarda il reddito sociale, mentre le seconde consentono ai soci di contestare l'imputazione del reddito di partecipazione.
- Quando il reddito della società viene automaticamente imputato ai soci, società e soci devono essere coinvolti nel medesimo giudizio o in giudizi riuniti, per evitare decisioni incompatibili.
- La mera irregolarità formale del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: occorre dimostrare un concreto pregiudizio e la possibilità di un esito diverso, soprattutto in materia di IVA.
- La presenza di un contraddittorio durante la verifica, anche con l'assistenza di un difensore, può escludere che il contribuente abbia subito una lesione effettiva del diritto di difesa.
- La validità della notifica non implica la fondatezza integrale dell'accertamento: il giudice può confermare l'esistenza della società o del rapporto economico contestato e, al contempo, rideterminare il reddito sulla base di una ricostruzione più attendibile.
- Le sanzioni devono essere adeguate agli importi definitivamente accertati e possono essere rideterminate quando il reddito imponibile viene ridotto dal giudice.
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