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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02100/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni infermieri dipendenti di una azienda sanitaria hanno impugnato davanti al giudice del lavoro sanzioni disciplinari irrogate per avere svolto, senza autorizzazione, attività extraziendale di volontariato retribuito con un importo forfettario giornaliero. Contestualmente hanno chiesto l’accertamento negativo del credito che l’azienda aveva preannunciato di vantare nei loro confronti per il riversamento alla pubblica amministrazione datrice di lavoro delle somme percepite altrove, ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001. Il Tribunale aveva escluso il credito dell’ente ma confermato le sanzioni; in appello, riuniti i giudizi, la Corte territoriale aveva accolto le impugnazioni dell’azienda e rigettato quelle dei lavoratori, respingendo integralmente le loro domande. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con i primi due motivi, violazione dell’art. 111 Cost. e nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., lamentando una motivazione illogica; con il terzo e quarto motivo hanno denunciato violazione dell’art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. 165/2001 e omesso esame di fatti decisivi, contestando l’interpretazione della disciplina sulle attività extraistituzionali e sulla qualificazione delle somme come rimborso spese; con il quinto motivo hanno dedotto violazione dell’art. 43 c.p. e del codice disciplinare, sostenendo che non potessero essere irrogate sanzioni in assenza di un accertamento della retribuzione non autorizzata e invocando il principio di colpevolezza; con il sesto motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, affermando che alcuni di essi avrebbero prodotto una lettera di autorizzazione allo svolgimento dell’attività, documento che la Corte ha ritenuto invece essere una comunicazione generale dell’azienda contraria allo svolgimento di attività ulteriori non autorizzate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi quattro motivi erano formulati in modo promiscuo, cumulando vizi eterogenei e impedendo di individuare con chiarezza le singole censure; ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato sul fatto che le somme percepite non erano rimborsi di spese documentate ma compensi forfettari con funzione remunerativa, e che non risultavano omessi fatti decisivi. Quanto al quinto motivo, la Corte ha ritenuto che non vi fosse la denunciata contraddizione, perché la sentenza d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e accertato la colpa dei lavoratori, precisando che per la responsabilità disciplinare non occorre il dolo ma è sufficiente la possibilità di dubitare, con l’ordinaria diligenza, della gratuità della prestazione. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su un documento che non era una autorizzazione, bensì una nota aziendale che richiamava il divieto di svolgere altre attività e invitava a chiedere preventiva autorizzazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del sindacato sulla motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso la sua violazione perché la motivazione d’appello non era illogica né mancante

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza; la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente o assente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per i motivi di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto le censure inidonee perché promiscue e non specificamente calibrate sull’interpretazione della norma

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la denuncia di nullità della sentenza, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili per cumulo confuso di censure

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che non fossero indicati fatti decisivi realmente trascurati

  • art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001

    "tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso"; esclusi gli "incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate"

    il divieto riguarda incarichi retribuiti non autorizzati; la deroga opera solo se il compenso è un mero rimborso di spese documentate, non quando la somma ha carattere forfettario e remunerativo

  • art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come base del preteso credito dell’amministrazione per il riversamento delle somme percepite dai dipendenti

  • art. 43 c.p.

    invocato dai ricorrenti a sostegno del quinto motivo; la Corte non lo ha ritenuto decisivo nel caso concreto

  • art. 13 codice disciplinare di categoria CCNL 2002/2003/2004

    richiamato per contestare la legittimità della sanzione disciplinare

  • codice deontologico d.P.C.M. 28.11.2000

    richiamato per contestare la sanzione disciplinare

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio con rito semplificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito del documento prodotto in cassazione

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    richiamata come criterio di legittimità sul sindacato motivazionale, limitato ai casi di motivazione apparente o omesso esame di un fatto decisivo

Massime di principio

  • La censura di legittimità è inammissibile quando cumula in modo promiscuo vizi diversi, come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, senza consentire di individuare con chiarezza le singole doglianze.
  • In tema di incarichi extraufficio dei dipendenti pubblici, il divieto opera per attività non autorizzate remunerate sotto qualsiasi forma; l’esclusione riguarda solo i casi in cui sia corrisposto il mero rimborso di spese documentate.
  • La qualificazione di una somma come rimborso spese o come compenso deve essere desunta dalla sua struttura concreta: un importo forfettario e differenziato in funzione dell’attività svolta è indice di corrispettivo remunerativo e non di rimborso documentale.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto: non basta prospettare una diversa lettura dei fatti, occorrendo un reale deficit motivazionale o l’omesso esame di un fatto decisivo.
  • La responsabilità disciplinare del dipendente non presuppone necessariamente il dolo; può essere sufficiente la colpa, intesa come possibilità di dubitare, con l’ordinaria diligenza, della liceità o gratuità della prestazione svolta.
  • Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se si fonda su un documento che non contiene il fatto asserito o se il documento invocato è stato travisato rispetto al suo effettivo contenuto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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