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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23647/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di sostanza stupefacente riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. I motivi dedotti erano cinque: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità, per asserita mancanza di prova della destinazione della sostanza allo spaccio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena, ritenuta superiore al minimo edittale senza adeguata giustificazione; 3) erroneo diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 4) erroneo riconoscimento della recidiva reiterata e difetto di motivazione sulla relativa valutazione discrezionale; 5) illegittimità della confisca di euro 490,00, per difetto di prova del nesso di pertinenzialità con l'ipotizzata attività di spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le doglianze fossero già state esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e logica: la droga era stata rinvenuta nell'auto dell'imputato, in significativo quantitativo e già suddivisa in involucri pronti per la cessione, elemento sufficiente a fondare la destinazione a terzi; la pena era stata ritenuta congrua e proporzionata in relazione a qualità, quantità della sostanza e precedenti specifici; il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con l'assenza di elementi positivi; la recidiva era stata giustificata dalla maggiore pericolosità sociale; la confisca della somma di denaro era stata sorretta da adeguata motivazione sulla provenienza illecita e sull'incompatibilità con la situazione reddituale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente riqualificata in ipotesi lieve, confermata sulla base della destinazione allo spaccio desunta dal quantitativo e dal confezionamento della droga

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice dia conto in motivazione dell'assenza di elementi o circostanze positive favorevoli all'imputato

  • recidiva reiterata

    il riconoscimento è legittimo quando il giudice motivi sulla maggiore pericolosità sociale dell'imputato

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva nella riproposizione di censure già esaminate e logicamente disattese dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da elementi fattuali come il significativo quantitativo, il confezionamento in dosi o involucri pronti per la cessione e il contesto di rinvenimento.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione tiene conto di qualità, quantità della sostanza e precedenti specifici dell'imputato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice rilevi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni possibile elemento attenuante.
  • La recidiva può essere correttamente riconosciuta ove sia illustrata una maggiore pericolosità sociale desunta dai precedenti e dal quadro personale dell'imputato.
  • La confisca di denaro è legittima quando il giudice motivi sulla sua provenienza illecita e sulla incompatibilità con la situazione reddituale del soggetto, anche in assenza di prova diretta di un singolo episodio di spaccio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaConfisca

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