Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23653/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per il reato di detenzione di sostanza stupefacente contestato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere derubricata nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) apparenza della motivazione e violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex artt. 133 e 62-bis c.p.; 3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva e sul conseguente aumento del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi generici e meramente riproduttivi di censure già formulate in appello, quindi inammissibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza sulla qualificazione del fatto era infondata perché la Corte territoriale aveva escluso la lieve entità sulla base sia dell'elevata percentuale di principio attivo della sostanza rinvenuta, sia del dato quantitativo, idoneo a soddisfare un numero elevato di avventori per un periodo prolungato. Ha inoltre ricordato che il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non è manifestamente illogico o incongruo. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego era stato motivato con i plurimi e gravi precedenti penali e con l'atteggiamento tenuto dall'imputato verso le forze dell'ordine. Anche la censura sulla recidiva è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente sovrapponibile a quelle già esaminate e disattese in appello. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente non qualificata come lieve entità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Invocato dal ricorrente per ottenere la derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità; la Corte ne esclude l'applicazione per la consistenza qualitativa e quantitativa della droga.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nel trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma invocata per le attenuanti generiche, negate in ragione dei precedenti penali e dell'atteggiamento dell'imputato.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice di riferimento per il reato in materia di stupefacenti oggetto di condanna confermata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre, senza specifiche critiche, censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • La qualificazione del fatto in materia di stupefacenti va esclusa come lieve entità quando la valutazione congiunta dei dati qualitativi e quantitativi evidenzi una rilevante capacità offensiva della condotta, anche in relazione alla potenziale diffusione della sostanza sul mercato.
  • Il giudizio sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non manifestamente illogica o incongrua.
  • La censura sulla recidiva e sull'aggravamento della pena non è scrutinabile in cassazione quando si risolva in una mera reiterazione di argomentazioni già esaminate e confutate in appello, senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.