Cassazione Penale, Ordinanza n. 23650/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la conferma della condanna pronunciata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la decisione di primo grado resa in rito abbreviato. La contestazione riguarda un reato di detenzione illecita di stupefacenti, unificato sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., in relazione all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/1990, con riconoscimento del fatto solo per grammi 3,07 di cocaina. L'unico motivo dedotto denuncia l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per la mancata qualificazione, quanto alla detenzione di sostanza di tipo marijuana, del fatto come di lieve entità. La Corte rileva che la censura ripropone questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato le modalità della condotta e la ritenuta professionalità criminale dell'agente; tale apprezzamento è di fatto e non sindacabile in sede di legittimità. Viene inoltre richiamato il criterio interpretativo secondo cui, per applicare il comma 5, occorre valutare sia gli elementi dell'azione sia quelli relativi all'oggetto materiale del reato.
Norme richiamate
richiamato come vincolo della continuazione riferito alla contestazione
art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti; il comma 5 richiede la valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione e dell'oggetto materiale del reato per la qualificazione del fatto di lieve entità
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
per applicarlo non basta la mera invocazione della minore gravità, ma occorre una valutazione di tutti gli indici normativi, sia relativi alla condotta sia alla sostanza
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076
richiamata quale precedente di legittimità che impone di considerare congiuntamente gli elementi dell'azione e quelli concernenti l'oggetto materiale del reato ai fini del fatto lieve
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi: mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché caratteristiche e quantità dell'oggetto materiale.
- La mera prospettazione difensiva di una minore gravità della condotta non è sufficiente se i giudici di merito hanno già motivatamente valorizzato elementi sintomatici di una condotta non lieve, come la professionalità criminale dell'agente.
- In sede di legittimità non è censurabile l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito quando esso sia sorretto da motivazione giuridicamente corretta e coerente con i criteri interpretativi consolidati.
- La riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, in assenza di specifiche violazioni di legge o vizi logici deducibili, conduce all'inammissibilità del ricorso.
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