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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23652/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di applicazione della pena resta ferma. Non viene affrontato il merito della riqualificazione del fatto, poiché il ricorso è ritenuto proposto fuori dai limiti consentiti contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., che aveva definito il procedimento con applicazione della pena per un reato di stupefacenti riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso era stato proposto personalmente dall'interessato. La Corte rileva che l'impugnazione è inammissibile perché non rientra nei soli motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento, cioè: questioni relative all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    artt. 444 ss. cod. proc. pen.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Individua i soli motivi ammissibili di ricorso avverso la sentenza applicativa di pena; il ricorso è dichiarato inammissibile perché propone censure estranee a tali motivi.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice relativa al reato di stupefacenti, oggetto di riqualificazione nella fattispecie concreta.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena sono proponibili solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura rende il ricorso inammissibile.
  • Tra i motivi deducibili contro il patteggiamento non rientrano censure generiche sulla decisione, se non attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra accusa e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o alla legalità della pena/misura di sicurezza.
  • La proposizione personale del ricorso non consente di superare i limiti oggettivi di impugnabilità stabiliti per la sentenza applicativa della pena.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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