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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23651/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente in lieve entità. Il ricorso era fondato su un unico motivo: dedotta inosservanza dell'art. 99, comma 4, c.p. in tema di recidiva, nonché mancanza e illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, la motivazione sul punto sarebbe stata insufficiente o viziata; la Corte territoriale aveva però valorizzato la droga detenuta dall'imputato e la reiterazione soggettiva della condotta come indice di maggiore pericolosità sociale, richiamando i precedenti specifici. La doglianza è stata ritenuta meramente riproduttiva di censure già esaminate e disattese in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sulla recidiva fosse immune da vizi logici o giuridici e che l'obbligo motivazionale potesse essere assolto anche con argomentazione sintetica, purché dia conto della significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al reato in materia di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    la censura riguardava la recidiva; la Corte richiama il principio secondo cui la motivazione sulla recidiva può essere anche succinta, se evidenzia la prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di recidiva, l'obbligo motivazionale del giudice può essere assolto anche con una motivazione sintetica, purché renda percepibile il collegamento tra la condotta attuale e una significativa prosecuzione di un percorso criminoso già avviato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte e specificamente disattese dal giudice di merito, senza introdurre reali profili di illogicità o di violazione di legge.
  • La valorizzazione della reiterazione soggettiva della condotta e dei precedenti specifici può sorreggere il giudizio di maggiore pericolosità sociale ai fini del trattamento della recidiva.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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