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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23649/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva sostituito la pena detentiva e la pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità e aveva confermato nel resto la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova sulla dinamica del sinistro e sul nesso tra incidente e stato di ebbrezza; 2) vizio di motivazione sulla ritenuta inattendibilità della tesi difensiva secondo cui l'assunzione di alcol sarebbe intervenuta dopo il sinistro; 3) vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché ripropositive di questioni di fatto e di valutazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e logica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la Corte di appello aveva ricostruito in modo adeguato la dinamica del sinistro e la sua riconducibilità allo stato di ebbrezza, valorizzando la perdita completa di controllo del veicolo, l'assenza di segni di frenata, la mancanza di manovre di emergenza e i sintomi di ebbrezza rilevati dagli operanti. Ha inoltre precisato che la censura sull'attendibilità della prova e sulla ricostruzione alternativa della difesa investiva un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua. Quanto al diniego della sospensione condizionale, ha reputato sufficiente la motivazione fondata su un precedente analogo e sulla mancanza di rammarico dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 C.d.S.

    La condotta è stata qualificata come guida in stato di ebbrezza, aggravata dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la decisione riguarda anche il diniego di un beneficio di pena; tuttavia dal testo emerge solo la sospensione condizionale, non altre circostanze.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale è stata negata per mancanza di una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato, sulla base di un precedente analogo e dell'assenza di rammarico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova sono state ritenute, nella sostanza, non consentite perché volte a ottenere una nuova valutazione di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito, quando le censure si limitino a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella già esaminata con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • La valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova e la scelta tra versioni fattuali contrapposte appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo il controllo sulla tenuta logica e congruità della motivazione.
  • La riconducibilità dell'incidente allo stato di ebbrezza può essere desunta, in modo logicamente apprezzabile, da elementi sintomatici quali la perdita di controllo del veicolo, l'assenza di frenata, la mancata adozione di manovre di emergenza e i rilievi effettuati dagli operanti.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi negativi prognostici concreti, quali precedenti analoghi e assenza di resipiscenza o rammarico.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le ordinarie conseguenze economiche previste dal codice di rito, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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