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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23648/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara per detenzione di cocaina e porto ingiustificato di un coltello a serramanico. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e il vizio di motivazione, sostenendo in sostanza l'assenza di prova dell'attività di spaccio. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 699 c.p. e ulteriore vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze riproducessero questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con argomentazioni generiche e non confrontate adeguatamente con la motivazione d'appello, la quale dava conto delle circostanze fattuali della detenzione di 49,66 grammi di cocaina, con principio attivo elevatissimo (89,05%), e del possesso ingiustificato del coltello a serramanico con lama lunga 7 cm.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La Corte richiama la contestazione di detenzione di cocaina ai fini di spaccio e rileva che il motivo difensivo sull'asserita mancanza di prova dell'attività di spaccio è generico e già disatteso in appello.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È la norma invocata dal ricorrente per sostenere una diversa qualificazione/attenuazione del fatto; la Corte non accoglie la doglianza perché già esaminata e priva di specificità.

  • art. 699 cod. pen.

    È la norma posta a base della contestazione per il possesso ingiustificato del coltello; la censura difensiva sull'erronea applicazione della disposizione è stata ritenuta generica.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime doglianze già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La contestazione della destinazione a spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da elementi fattuali quali la quantità detenuta e l'elevatissimo principio attivo, specie se la motivazione di merito valorizza tali dati in modo coerente.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito quando le censure si risolvono in affermazioni generiche o in una mera contrapposizione alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La presenza ingiustificata di un coltello a serramanico può integrare la contestazione di cui all'art. 699 c.p., e la relativa censura deve confrontarsi con gli specifici accertamenti fattuali compiuti nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiImpugnazioni
RamiStupefacentiArmiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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