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Sentenza

Sentenza del 01/07/2024 n. 18060 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2015, fondato sul disconoscimento di acquisti di materiale ferroso fatturati da fornitori che avevano disconosciuto le operazioni e che, secondo l’Ufficio, non disponevano di risorse patrimoniali, strutturali e operative adeguate. La CTR della Campania aveva ritenuto fittizie le operazioni sulla base di più elementi: mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, insufficiente capacità dei fornitori di raccogliere e trasportare i quantitativi contabilizzati, modalità di conferimento e compilazione della documentazione, assenza di registri e pagamenti in contanti. Eurometal ha proposto cinque motivi di ricorso: omessa pronuncia sulle dichiarazioni dei terzi; motivazione apparente su tale questione; motivazione apparente sul mancato riconoscimento della documentazione contabile e bancaria; violazione delle regole di valutazione delle prove e dell’onere probatorio; violazione dell’art. 2729 c.c. per il preteso divieto di presunzioni a catena.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva implicitamente respinto la censura, avendo valutato le dichiarazioni dei fornitori insieme agli altri indizi; inoltre, non vi era omissione di pronuncia e le dichiarazioni di terzi possono essere valutate come fonti di conoscenza nel quadro probatorio complessivo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale e rendeva comprensibile il percorso logico, senza necessità di confutare singolarmente ogni argomento o documento. Il quarto motivo è in parte inammissibile, perché la contestazione della valutazione delle prove non integra di per sé violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; per il resto è infondato, poiché fatture, regolarità contabile e pagamenti tracciabili non bastano da soli a provare l’effettività di operazioni contestate come fittizie. Il quinto motivo è infondato: non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado e una presunzione può fondarsi su un fatto noto a sua volta accertato per presunzioni, purché ogni passaggio sia sostenuto da elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, gli indizi e i dati accertati consentivano di inferire ragionevolmente l’inesistenza delle operazioni. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia è rimasta intimata. È stato dato atto dei presupposti per il versamento da parte di Eurometal dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, anche senza una risposta espressa, implica il rigetto della questione. La censura è fondata solo se il giudice ha totalmente omesso un provvedimento indispensabile alla soluzione.

  • Art. 132, n. 4, c.p.c.

    il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all' art. 132 , n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

    La motivazione è sufficiente se espone in modo conciso le ragioni della decisione e permette di comprenderne il percorso; non occorre rispondere separatamente a ogni argomento incompatibile con l’esito.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012

    la motivazione della sentenza raggiunge il c.d. "minimo costituzionale" - a cui si riduce dopo la modifica dell' art. 360 comma 1 n. 5, cod. proc. civ., disposta dall' art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 , il sindacato di legittimità sulla motivazione ( Cass. sez. un. n. 8053 del 2014 ) - rendendo chiaramente intelligibile il fondamento della decisione

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto: è sufficiente che la decisione renda intelligibile la propria base e il percorso seguito; non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione generale del merito.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all' art. 360 , 1 comma, n. 4, c.p.c., bensì un errore di valutazione dei fatti.

    La scelta e la ponderazione delle prove spettano al giudice di merito. Non è possibile trasformare un dissenso sul peso attribuito ai documenti in una violazione processuale; la contestazione va proposta attraverso il pertinente vizio motivazionale e nei relativi limiti.

  • Art. 2697 c.c.

    le dichiarazioni dei terzi - che rilevano quali fonti di conoscenza, come fatti o indizi che spetta al giudice di merito valutare insieme agli altri elementi presuntivi che completano il quadro probatorio a sostegno della pretesa tributaria, al fine di decidere se l'Ufficio abbia soddisfatto l'onere della prova a suo carico, con conseguente trasferimento al contribuente dell'onere della prova contraria

    L’Ufficio deve fornire elementi idonei a sostenere la pretesa, anche attraverso un quadro di indizi che includa dichiarazioni di terzi. Se tale quadro soddisfa l’onere probatorio, spetta al contribuente fornire prova contraria.

  • Art. 2729 c.c.

    il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell' art. 2729 cod. civ., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea - in quanto, a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto.

    È ammessa una sequenza di inferenze presuntive: non vige un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado. Ogni passaggio deve però essere adeguatamente attendibile e rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; il fatto da provare può risultare dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo l’esperienza.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13.

    Quando ricorrono i presupposti di legge a seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie su operazioni contestate come inesistenti, fatture, registrazioni contabili e pagamenti tracciabili non sono necessariamente sufficienti: vanno valutati insieme alla capacità effettiva dei fornitori e agli altri elementi concreti dell’operazione.
  • Le dichiarazioni di terzi possono concorrere alla prova tributaria come fonti di conoscenza o indizi, ma il loro valore va apprezzato nel quadro complessivo e non isolatamente.
  • Una volta che l’Amministrazione abbia fornito un quadro indiziario idoneo a sostenere la pretesa, il contribuente deve offrire prova contraria concreta dell’effettività delle operazioni.
  • In Cassazione non basta dissentire dalla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: occorre individuare uno specifico vizio ammissibile, senza chiedere una nuova ponderazione dei fatti.
  • Non vi è omessa pronuncia se il rigetto di una tesi emerge implicitamente dalla soluzione adottata; analogamente, una motivazione concisa è sufficiente se consente di ricostruire il fondamento della decisione.
  • Le presunzioni possono concatenarsi, purché ciascun passaggio inferenziale sia adeguatamente fondato e il fatto ignoto risulti dal fatto noto come conseguenza ragionevole secondo le regole di esperienza.

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