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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28794/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società proprietaria di un immobile impugnava un avviso di rettifica ICI per l’annualità 2011 relativo a due subalterni del medesimo cespite. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta. Con il ricorso per cassazione la contribuente articolava quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello non aveva considerato la questione dell’irrituale partecipazione in primo grado del difensore dell’Ufficio, non costituito, e del conseguente deposito di atti tardivi; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per travisamento della domanda d’appello, poiché per uno dei subalterni si era chiesto l’annullamento dell’avviso assumendo che l’imposta dovesse essere calcolata sulla base della rendita catastale definitivamente accertata con precedente sentenza passata in giudicato, con efficacia retroattiva; (3) violazione dell’art. 74, comma 1, L. 342/2000, per avere la CTR ritenuto che la contribuente conoscesse la variazione catastale per effetto dell’atto di acquisto dell’immobile; (4) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la CTR aveva reputato provata la conoscenza del nuovo classamento senza che l’Amministrazione avesse dimostrato la notificazione della variazione di rendita. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto, affermando che la sentenza di revisione della rendita catastale rileva, ai fini ICI, come unico parametro sin dall’originaria attribuzione della rendita e che, per le variazioni catastali successive al 31 dicembre 1999, l’efficacia dell’attribuzione o rettifica è subordinata alla notificazione, la cui prova non può essere surrogata da elementi indiretti come l’indicazione contenuta in un atto di compravendita. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente nei limiti indicati in motivazione, con annullamento dell’atto impositivo per uno dei subalterni e applicazione della minore rendita catastale giudizialmente accertata per l’altro.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della contribuente: per il subalterno 43 ha disposto l’applicazione della minore rendita catastale già accertata con sentenza passata in giudicato fin dal momento dell’attribuzione originaria da parte dell’Agenzia del Territorio; per il subalterno 42 ha annullato l’atto impugnato. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato le controricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto decisivo e non la mancata pronuncia su una domanda o un motivo di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato integra un error in procedendo deducibile ex art. 360, n. 4, c.p.c., non un vizio motivazionale o di violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il mezzo corretto per denunciare l’omessa pronuncia o il travisamento della domanda, consentendo alla Cassazione di esaminare direttamente gli atti di causa.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La base imponibile ICI va determinata con riferimento alla rendita catastale validamente risultante al 1° gennaio dell’anno di imposta; la rendita giudizialmente accertata retroagisce al momento dell’originaria attribuzione.

  • art. 74, comma 1, L. 342/2000

    Per le attribuzioni o rettifiche di rendita catastale successive al 31 dicembre 1999, l’efficacia dell’atto è subordinata alla notificazione, che costituisce la fonte legale della conoscenza e fa decorrere il termine di impugnazione.

  • art. 74, comma 3, L. 342/2000

    È richiamato come disciplina diversa e transitoria per le attribuzioni o rettifiche adottate entro il 31 dicembre 1999.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della notificazione del nuovo classamento incombe sull’Amministrazione; non è sufficiente desumere la conoscenza del contribuente da elementi indiretti non equipollenti alla notifica.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle prove non può prescindere dalla prova legale della notificazione quando richiesta dalla legge.

  • art. 116 c.p.c.

    La prova della conoscenza del nuovo classamento non può essere ricavata aliunde in contrasto con la disciplina legale della notificazione.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che consentono la decisione nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può decidere la causa nel merito, anziché cassare con rinvio, quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.

Massime di principio

  • Quando si deduce l’omessa pronuncia o il travisamento della domanda, il vizio va denunciato come error in procedendo ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c.; la censura non può essere incanalata nel vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il giudice non ha proprio esaminato il motivo.
  • In materia di ICI, se la rendita catastale viene successivamente accertata o rettificata con sentenza definitiva, tale rendita costituisce il parametro unico per la determinazione dell’imposta e opera retroattivamente sin dal momento dell’originaria attribuzione.
  • Per le variazioni o rettifiche catastali successive al 31 dicembre 1999, l’efficacia dell’atto presuppone la notificazione al contribuente; la prova della conoscenza non può essere surrogata da elementi indiretti, perché la notifica svolge una funzione legale essenziale.
  • Quando il giudice di legittimità accerta un vizio di omessa pronuncia o di travisamento della domanda su una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti, può decidere nel merito senza rinvio per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • Nel giudizio tributario, l’onere di provare la notificazione dell’atto catastale incombe sull’Amministrazione, che non può limitarsi a richiamare circostanze estranee al procedimento di notifica per dimostrare la conoscenza del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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