Cassazione Civile, Ordinanza n. 09017/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il giudizio nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA, IRAP, IRPEF e addizionali regionali relativi agli anni d’imposta 2007-2009, a seguito di verifica con recupero a tassazione dei costi di acquisto di cespiti immobiliari ritenuti non strumentali all’attività di agente di commercio svolta dal contribuente. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dall’Agenzia delle entrate. Nel corso del giudizio di legittimità ha però depositato istanza di estinzione, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016, con documentazione attestante il pagamento dei debiti fiscali pendenti e la volontà di rinunciare al giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’adesione alla definizione agevolata e della rinuncia al ricorso in cassazione, ritenendo che la documentazione prodotta dimostrasse l’integrale soddisfo dei debiti fiscali e la conseguente volontà del contribuente di abbandonare il giudizio. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia. Ha altresì disposto che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e ha escluso la debenza del doppio contributo unificato, poiché il presupposto estintivo è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
la definizione agevolata dei carichi fiscali è stata considerata idonea a fondare la rinuncia al giudizio, una volta documentato il pagamento degli importi dovuti
norma di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata come base della definizione agevolata
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nelle controversie tributarie estinte per rinuncia, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il presupposto estintivo del giudizio sopravviene alla proposizione del ricorso
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata dei carichi fiscali e documenta l’integrale pagamento del dovuto, la Corte può prendere atto della sopravvenuta cessazione della ragione di lite e dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia.
- Ai fini della declaratoria di estinzione per rinuncia, è sufficiente che dagli atti emerga in modo attendibile la volontà della parte di abbandonare il giudizio, anche se la documentazione non riferisca in modo testuale ogni cartella o ogni avviso oggetto del processo, purché sia desumibile la riferibilità ai debiti tributari controversi.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva interviene dopo la proposizione del ricorso, poiché manca il presupposto per applicare la sanzione processuale prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Nel processo tributario estinto per rinuncia, le spese seguono la disciplina speciale dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, restando a carico della parte che le ha anticipate.
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