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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09017/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il giudizio nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA, IRAP, IRPEF e addizionali regionali relativi agli anni d’imposta 2007-2009, a seguito di verifica con recupero a tassazione dei costi di acquisto di cespiti immobiliari ritenuti non strumentali all’attività di agente di commercio svolta dal contribuente. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dall’Agenzia delle entrate. Nel corso del giudizio di legittimità ha però depositato istanza di estinzione, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016, con documentazione attestante il pagamento dei debiti fiscali pendenti e la volontà di rinunciare al giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’adesione alla definizione agevolata e della rinuncia al ricorso in cassazione, ritenendo che la documentazione prodotta dimostrasse l’integrale soddisfo dei debiti fiscali e la conseguente volontà del contribuente di abbandonare il giudizio. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia. Ha altresì disposto che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e ha escluso la debenza del doppio contributo unificato, poiché il presupposto estintivo è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata dei carichi fiscali e documenta l’integrale pagamento del dovuto, la Corte può prendere atto della sopravvenuta cessazione della ragione di lite e dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia.
  • Ai fini della declaratoria di estinzione per rinuncia, è sufficiente che dagli atti emerga in modo attendibile la volontà della parte di abbandonare il giudizio, anche se la documentazione non riferisca in modo testuale ogni cartella o ogni avviso oggetto del processo, purché sia desumibile la riferibilità ai debiti tributari controversi.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva interviene dopo la proposizione del ricorso, poiché manca il presupposto per applicare la sanzione processuale prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Nel processo tributario estinto per rinuncia, le spese seguono la disciplina speciale dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, restando a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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