Cassazione Civile, Ordinanza n. 27643/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per un periodo determinato, proposta da un soggetto che assumeva di avere diritto alla prestazione alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, in quanto titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e poi cittadino italiano. Il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello, accogliendo l'impugnazione dell'INPS, aveva riformato la decisione di primo grado rilevando la mancanza di prova del requisito reddituale del nucleo familiare, requisito ritenuto essenziale per il diritto alla prestazione, anche con riguardo alla parte del nucleo residente all'estero. Con il ricorso per cassazione il richiedente denunciava violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., oltre alla direttiva 2003/109/CE e alla sentenza CGUE 25.11.2020, sostenendo che: a) la normativa interna non richiederebbe un'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare; b) la dichiarazione dei redditi prodotta sarebbe stata sufficiente e non una mera dichiarazione di scienza priva di valore; c) il requisito reddituale costituirebbe una mera condizione di erogazione e non un elemento costitutivo del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo sotto il profilo preliminare, perché investiva un accertamento di fatto già sorretto da doppia conforme e perché non si confrontava realmente con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva riportato la dichiarazione reddituale nel passo rilevante per consentire il controllo di legittimità. In ogni caso, ha giudicato il motivo infondato nel merito, richiamando il principio per cui l'assegno per il nucleo familiare presuppone, e l'interessato deve provare, sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia la sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, l. n. 153/1988; nella specie era rimasta non provata la parte di reddito del nucleo familiare residente nel paese di origine. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 d.l. n. 69 del 1988 conv. in l. n. 153 del 1988
L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare presuppone la duplice condizione dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale previsto dal comma 10; tali presupposti devono essere provati dall'interessato.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge nell'interpretazione della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
direttiva 2003/109/CE
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina europea al cittadino di lungo soggiorno in materia di prestazioni sociali.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'assegno per il nucleo familiare richiede la prova, a carico del richiedente, sia dello svolgimento di attività lavorativa sia del requisito reddituale previsto dalla legge; la mancanza di prova su uno di tali elementi impedisce il riconoscimento della prestazione.
- Il requisito reddituale per l'assegno per il nucleo familiare ha natura di presupposto costitutivo del diritto alla prestazione, non di mera condizione accessoria di erogazione.
- In sede di legittimità non è censurabile la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito quando vi sia doppia conforme, salvo i limiti consentiti dal sistema; la doglianza deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva e non con una questione diversa o solo apparentemente giuridica.
- Il ricorrente per cassazione che contesti il valore probatorio di documenti reddituali deve riportare nel ricorso il contenuto rilevante degli stessi, in modo da consentire il controllo di legittimità sulla censura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27571/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27572/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27574/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27576/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27577/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27580/2025 del 16/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →