Cassazione Civile, Sentenza n. 25645/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Telecom Italia ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma (decisa in sede di rinvio dalla Cassazione) che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di Cappelli per aver timbrato l'ingresso con il badge al posto di una collega. La ricorrente deduce la violazione delle regole di valutazione probatoria del giudice, l'inosservanza del dictum della Cassazione (che aveva disposto di verificare se il sistema di controllo fosse stato concordato o autorizzato) e la errata distribuzione dell'onere della prova in tema di illegittimità del licenziamento, sostenendo che i dati elettronici non erano vietati in quanto riguardavano solo gli orari della collega.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Telecom. Ha confermato che la Corte d'appello, nel rispetto del rinvio, aveva accertato l'illegittimità dell'utilizzo dei dati derivanti dal sistema di rilevazione elettronica (badge) perché non concordato né autorizzato ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori; tali risultanze erano quindi inutilizzabili e le restanti prove non comprovavano il comportamento contestato a Cappelli. Di conseguenza è stato confermato l'obbligo di reintegra del lavoratore e il risarcimento comprensivo dei contributi (già disposto dalla Corte d'appello). Il ricorso è stato rigettato e Telecom è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 4.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie, oltre agli accessori di legge) e agli eventuali ulteriori contributi unificati previsti dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 4 Statuto dei Lavoratori (St. lav.)
testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151/2015
L'utilizzo di apparecchiature di controllo a distanza non concordate o autorizzate che servono al controllo della prestazione lavorativa è vietato: i dati acquisiti tramite tali sistemi non sono utilizzabili per giustificare il licenziamento.
Richiamato in relazione al rispetto del perimetro del giudizio di rinvio: la Corte di merito ha agito nel limite dell'accertamento demandatole dalla Cassazione, per cui non si è configurata violazione delle prescrizioni del rinvio.
Norma sul principio che chi afferma è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua domanda: la Corte ha valutato che l'attrice/ datrice non ha fornito prove valide (i dati elettronici essendo illegittimi).
Regole sulla prova per presunzioni: la Cassazione osserva che il vizio deducibile in sede di legittimità è solo quello relativo alla errata sussunzione o valutazione degli indizi; nella specie la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di gravi, precisi e concordanti indizi tali da fondare una prova presuntiva.
art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis d.P.R. n. 115/2002
Rinvio a obblighi relativi al versamento del contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato in sede di indicazione processuale/procura; non incide sul merito sostanziale della decisione qui resa.
Massime di principio
- Dati derivanti da sistemi di controllo a distanza (es. badge) non concordati o non autorizzati ai sensi dell'art. 4 St. lav. non possono essere utilizzati per giustificare un licenziamento.
- Se la Cassazione rimanda la causa per accertamenti specifici (es. verifica di autorizzazione/concordato del sistema di controllo), il giudice di merito deve eseguire tale verifica e rivalutare il compendio probatorio residuo escludendo le risultanze illegittime.
- L'onere della prova resta in capo al datore di lavoro che intende giustificare il licenziamento: se le prove principali risultano inutilizzabili, il licenziatore deve fornire altre evidenze valide e sufficienti a dimostrare la condotta contestata.
- La Corte di legittimità non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni di fatto salvo vizio di sussunzione o manifesta illogicità: le valutazioni probatorie in fatto sono sindacabili limitatamente.
- Per evitare problemi probatori e sanzioni, il datore di lavoro dovrebbe predisporre preventivamente accordi o autorizzazioni sindacali/individuali sulle tecnologie di controllo, adottare policy di privacy e proporzionare i controlli alla tutela di beni aziendali estranei alla prestazione lavorativa.
- Nel caso in cui i dati elettronici riguardino esclusivamente comportamenti di terzi, va comunque valutato se e in che misura tali dati possono ragionevolmente essere disaggregati e collegati al lavoratore prima di utilizzarli come prova disciplinare o di licenziamento.
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