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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25610/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti alla gestione separata relativi all'attività libero-professionale svolta nel 2008 da Pierangelo D'Antonio. La Corte territoriale aveva ritenuto tardiva la richiesta dell'INPS (atto interruttivo notificato il 27/06/2014) rispetto al termine di prescrizione ritenuto scaduto il 16/06/2009 e aveva escluso la sospensione per doloso occultamento ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c., non avendo provato l'intenzionalità dell'occultamento né ritenendo probatoria la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di applicare il differimento del termine iniziale della prescrizione disposto dal d.P.C.M. 4.06.2009 (pubblicato in G.U. il 16.06.2009) che aveva fatto decorrere il termine di pagamento/di prescrizione al 06/07/2009. Poiché l'atto interruttivo dell'INPS era stato notificato il 27/06/2014, ossia prima dello scadere del termine differito, il termine di prescrizione non era spirato. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per ulteriore decisione, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 2935

    Norma generale sulla prescrizione: richiamata nella contestazione della corretta decorrenza dei termini prescrizionali per i crediti contributivi.

  • Codice Civile, art. 2941, n. 8

    Prevede la sospensione della prescrizione per il caso di doloso occultamento del credito; la Corte territoriale aveva escluso l'applicazione sostenendo mancata prova dell'intenzionalità, mentre la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dalla corretta determinazione del dies a quo per effetto del d.P.C.M.

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e ss.

    Richiamata come quadro normativo della disciplina previdenziale e delle gestioni autonome; utilizzata per collegare la normativa dei contributi alla decorrenza della prescrizione.

  • Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12 (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111)

    Citato nella cornice normativa richiamata dall'INPS nel motivo di ricorso; riguarda disposizioni di carattere fiscale/previdenziale, ma la decisione si è risolta principalmente sulla base del d.P.C.M. che differiva i termini.

  • D.P.C.M. 4 giugno 2009 (pubbl. G.U. 16.06.2009, n.137)

    differimento del termine per il versamento del saldo dei contributi relativi ai redditi prodotti nel 2008 al 06/07/2009

    Disposizione direttamente applicabile che differisce il dies a quo della prescrizione: la Corte ha ritenuto che, per effetto di tale differimento, l'atto interruttivo notificato il 27/06/2014 fosse antecedente allo scadere del termine differito e pertanto idoneo a interrompere la prescrizione.

  • Cassazione (giurisprudenza richiamata), pron. n. 6677/2019

    Pronuncia richiamata dall'INPS nella quale si era ritenuto che la mancata compilazione del Quadro RR potesse costituire presunzione di occultamento doloso; la Cassazione nel caso in esame ha però evidenziato che ciò non ha portato alla decisione finale, essendo assorbente la questione del differimento del termine.

  • Cassazione (giurisprudenza richiamata), pron. n. 10273/2021

    Principio consolidato secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e che i differimenti dei termini incidono sulla decorrenza della prescrizione; principio applicato anche ai contributi della gestione separata relativi al 2008.

Massime di principio

  • Per i contributi previdenziali la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento: eventuali differimenti amministrativi (es. D.P.C.M.) posticipano il dies a quo e devono essere considerati dal giudice in ogni grado.
  • Un atto interruttivo notificato prima della scadenza del termine differito interrompe la prescrizione: verificare sempre la data effettiva del versamento prevista dal provvedimento di differimento.
  • La mancata compilazione del Quadro RR può essere indice di occultamento doloso ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c., ma non produce automaticamente la sospensione della prescrizione; è necessaria la prova dell'intenzionalità specifica o valutazioni probatorie adeguate.
  • Il giudice deve applicare d'ufficio le norme direttamente efficaci che incidono sui termini prescrizionali anche se la questione non è stata dedotta dalle parti; l'omissione di tale valutazione può determinare cassazione e rinvio.
  • In contenziosi contributivi è essenziale comparare le date di notifica degli atti interruttivi con le scadenze effettive (compresi eventuali differimenti) prima di concludere per l'estinzione per prescrizione.

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