Cassazione Civile, Sentenza n. 25613/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la condanna dell'INPGI al pagamento del trattamento integrativo previdenziale "ex fissa" relativo al rapporto di lavoro giornalistico con la Gazzetta del Mezzogiorno (1974 - settembre 2007, cessato per dimissioni), sostenendo che tale indennità non fosse incompatibile o assorbente rispetto all'indennità sostitutiva del preavviso percepita dal giornalista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la lettura della Corte d'appello secondo cui l'Accordo del 15 luglio 1985 (art. 10, letto con art. 3) stabilisce che la somma accantonata dall'INPGI per i casi previsti assorbe l'indennità precedentemente prevista (cd. ex fissa) e "l'indennità di mancato preavviso" per quei casi, liberando i datori di lavoro da ogni obbligazione al riguardo. La Corte ha ritenuto insoddisfacente l'argomento del ricorrente sulla diversa funzione delle due indennità e ha osservato che l'indennità sostitutiva del preavviso ha natura risarcitoria per cessazione involontaria del rapporto (non configurandosi in caso di dimissioni, salvo dimissioni per giusta causa). Sull'eccezione di nullità per omessa pronuncia su motivi incidentali la Corte ha ritenuto che la decisione sul nodo principale avesse reso irrilevanti le questioni incidentali, quindi non sussista omissione di pronuncia. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Accordo sulle prestazioni previdenziali integrative 15 luglio 1985
"art. 3 ... i giornalisti ... hanno diritto all'accantonamento ... in occasione di: a) risoluzione del rapporto ...; b) dimissioni dopo almeno quindici anni di servizio ...; c) dimissioni dopo almeno dieci anni ... oltre i 55 anni; d) decesso ..."
La Corte interpreta l'art. 3 come elencativo dei casi in cui matura l'accantonamento presso l'INPGI e collega tali ipotesi alla normativa di assorbimento prevista dall'art. 10
Accordo sulle prestazioni previdenziali integrative 15 luglio 1985
"art. 10 ... la somma, a titolo di capitale, accantonata dall'INPGI assorbe, a tutti gli effetti, l'indennità già prevista ... nonché l'indennità di mancato preavviso ... restando i datori di lavoro liberati da ogni obbligazione al riguardo"
La Corte ritiene che l'art. 10 disponga un'assorbimento espresso: l'erogazione della prestazione dal Fondo esclude la successiva pretesa dell'indennità di mancato preavviso per le ipotesi indicate
Art. 27 del C.N.L. Giornalistico
"Indennità sostitutiva del preavviso" (elencazione delle mensilità spettanti a seconda della qualifica e della anzianità)
La Corte usa l'art. 27 per descrivere la natura e la misura dell'indennità di mancato preavviso prevista dal contratto collettivo e per confrontarne la funzione con la prestazione ex fissa; tuttavia, quando l'Accordo del 1985 prevede espressamente l'assorbimento, prevale l'Accordo
Nota integrativa all'art. 27 del C.N.L.G.
"a decorrere dal 1° dicembre 1985, in tutti i casi di risoluzione del rapporto previsti dall'art. 3 dell'Accordo anzidetto si applicherà la disciplina stabilita dall'Accordo medesimo"
La Corte ritiene che la nota collega l'applicabilità dell'Accordo del 1985 alle fattispecie contrattuali previste e ne conferma l'efficacia sostitutiva/assorbente
Art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato dalla censura del ricorrente per presunta omissione di pronuncia; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché le questioni incidentali sono divenute irrilevanti dopo la decisione sul punto principale
Art. 13, co.1-quater, D.P.R. n.115/2002
Richiamato in ordine all'aggiuntivo onere di pagamento a carico del ricorrente previsto dalla normativa sulle spese di cassazione; la Corte ha disposto il relativo adempimento processuale
Massime di principio
- Se un accordo collettivo o ministeriale prevede espressamente che una prestazione erogata dal fondo previdenziale "assorbe" specifiche indennità contrattuali, il beneficiario non può richiedere in aggiunta quelle indennità al datore di lavoro per le ipotesi espressamente contemplate dall'accordo.
- La diversa funzione economica o teorica di due prestazioni (per esempio previdenziale vs. indennità per mancato preavviso) non impedisce l'assorbimento se la clausola collettiva prevede chiaramente l'assimilazione/assorbimento tra le prestazioni.
- L'indennità sostitutiva del preavviso è concepita per compensare una cessazione involontaria del rapporto; in caso di dimissioni (salvo dimissioni per giusta causa) tale indennità normalmente non è dovuta, e ciò rafforza l'applicabilità dell'assorbimento quando previsto dall'accordo.
- Quando la decisione sul motivo principale del gravame rende prive di interesse le questioni incidentali, la Corte può non pronunciarsi separatamente su di esse senza che ciò costituisca nullità della sentenza.
- In controversie sindacali/contrattuali, la prevalenza di una disposizione pattizia successiva o specifica (Accordo 1985) sulla disciplina contrattuale generale (art. 27 CNLG) è possibile se la normativa pattizia stabilisce espressamente l'applicazione sostitutiva/assorbente.
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