Cassazione Civile, Sentenza n. 25611/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che, accogliendo l'opposizione del professionista, aveva dichiarato non dovuti i contributi alla Gestione Separata relativi al 2009 per intervenuta prescrizione quinquennale. L'Istituto censurava che la Corte territoriale aveva erroneamente fatto decorrere il dies a quo della prescrizione dal 16 giugno 2010 (scadenza ordinaria del versamento) e non dal 6 luglio 2010, data risultante dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 che aveva differito i termini per gli adempimenti relativi ai contributi. Inoltre l'INPS sosteneva che l'omessa compilazione del quadro RR potesse integrare il doloso occultamento del debito (art. 2941 n.8 c.c.) e dunque sospendere la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'individuazione del dies a quo della prescrizione. La Corte ha affermato che il D.P.C.M. 10 giugno 2010, adottato ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 241/1997, ha rilevanza normativa e ha differito i termini di versamento per i contributi relativi al 2009, facendo decorrere la prescrizione dal 6 luglio 2010. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata nella parte relativa all'individuazione del dies a quo e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione per riesaminare la questione alla luce dei principi di diritto enunciati; gli altri profili sono assorbiti.
Norme richiamate
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
Ha valore regolamentare e dispone il differimento dei termini per gli adempimenti tributari e contributivi relativi al 2009; pertanto sposta il dies a quo della prescrizione al nuovo termine stabilito dal decreto.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5
Attribuisce al Presidente del Consiglio la possibilità, con D.P.C.M. pubblicato in G.U., di modificare termini relativi ad adempimenti di imposte e contributi; la Corte lo considera norma delegante che legittima il D.P.C.M. e ne conferisce rilevanza normativa.
Definisce la prescrizione come estinzione del diritto per il decorso del tempo stabilito dalla legge; costituisce principio secondo cui l'inerzia è elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione.
Norma sulla decorrenza della prescrizione (richiamata nella censura); la Corte ricorda che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, salvo differimenti legittimamente disposti.
Prevede la sospensione della prescrizione in caso di doloso occultamento del diritto; la Corte sottolinea che per configurare tale fattispecie è necessaria la consapevolezza del debitore di essere tale e l'effettivo occultamento, elementi che devono essere provati.
Legge 23 dicembre 1994, n. 535 (rif. Gestione Separata) art. 2 commi richiamati
Rilevante per disciplinare l'obbligo contributivo alla Gestione Separata per redditi da lavoro autonomo; la questione di diritto riguarda la prescrizione del credito contributivo disciplinato da questa normativa.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12 (convertito nella L. 111/2011)
Norma citata in riferimento alla materia contributiva e alle modalità di accertamento e riscossione, assunta nel quadro delle norme richiamate dall'INPS.
Massime di principio
- Il dies a quo della prescrizione dei crediti contributivi decorre dalla scadenza del termine per il pagamento effettivamente applicabile, comprensivo di eventuali differimenti regolamentari (es. D.P.C.M.); non va calcolato sulla base della scadenza ordinaria se un provvedimento valido ne ha posticipato il termine.
- I D.P.C.M. adottati ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 241/1997, quando pubblicati, hanno efficacia normativa nella definizione dei termini degli adempimenti tributari e contributivi e possono incidere sulla decorrenza della prescrizione.
- L'identificazione del dies a quo è una quaestio iuris che il giudice deve valutare d'ufficio: la mancata deduzione da parte delle parti non impedisce al giudice di ravvisare un differente termine iniziale, anche in sede di legittimità, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento (art. 2941 n.8 c.c.) richiede prova della condotta dolosa e della consapevolezza del debitore; l'omessa compilazione di un riquadro della dichiarazione non è automaticamente equivalente a doloso occultamento se non emerge la coscienza e volontà di occultare il debito.
- Quando viene sollevata l'eccezione di prescrizione, il giudice deve esaminare l'insieme degli elementi che compongono la fattispecie estintiva (durata, momento iniziale, e sospensioni/interruzioni) in modo unitario, perché la sospensione è valutabile solo rispetto a un dies a quo correttamente individuato.
- Se il D.P.C.M. differisce i termini per categorie di contribuenti sulla base degli studi di settore, il beneficio si applica in relazione all'attività svolta (oggettivamente riconducibile agli studi), non alla situazione soggettiva individuale del contribuente circa l'adesione ai risultati degli studi.
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