Cassazione Civile, Sentenza n. 25617/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento collettivo intimato il 24 novembre 2016, con richiesta principale di reintegra e, in subordine, di indennità risarcitoria. Le censure principali riguardavano: presunta incompletezza della comunicazione alla Commissione regionale (art. 4 c.9 legge 223/1991), l'illegittima utilizzazione degli standard regionali di accreditamento come criterio di scelta del personale, omissione di acquisizione del fascicolo di primo grado e di valutazione corretta delle prove testimoniali e documentali, sospensione della procedura di mobilità per mancata integrazione della comunicazione, e la rilevanza dell'inapplicabilità della CIGS/indennità di mobilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della lavoratrice e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Il collegio ha ritenuto che la Corte d'appello si sia conformata ai principi di diritto applicabili: ha verificato la correttezza procedurale, l'effettiva soppressione del reparto amministrativo e la sussistenza del nesso causale tra ristrutturazione e licenziamenti; ha ritenuto che l'integrazione richiesta dalla Commissione fosse mera regolarizzazione di elementi già presenti; ha escluso vizi discriminatori e ha considerato legittima la prevalenza, adeguatamente motivata e provata, del criterio organizzativo/tecnico-produttivo basato sugli standard di accreditamento. Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge n. 223 del 1991
art. 4, comma 9; art. 5, comma 3; art. 24, commi 1 e 2
L'art. 4 c.9 impone la comunicazione delle modalita di applicazione dei criteri di scelta alla Commissione regionale; tuttavia la Corte non sindaca le scelte di opportunità aziendale purché sia rispettata la correttezza procedurale e dimostrato il nesso causale tra ridimensionamento e licenziamenti. I criteri di scelta devono essere valutati congiuntamente ma l'azienda può dare prevalenza a un criterio (es. esigenze tecnico-organizzative) se giustificato da fatti oggettivi e provati
regolamento regionale n. 13 del 2009 (attuativo Legge Regione Calabria n. 24 del 2008)
Gli standard regionali di accreditamento possono rappresentare la causa imprenditoriale della soppressione di un reparto; la loro funzione non esclude che essi giustifichino una scelta organizzativa legittima se la Corte territoriale accerta che non prevedono obbligatoriamente la presenza di determinati profili (es. personale amministrativo) per l'accreditamento
legge n. 92 del 2012
Rilevanza degli ammortizzatori sociali e del loro impatto sulla procedura di licenziamento; la Corte ha ritenuto che l'eventuale inapplicabilità di CIGS/indennità di mobilità non valesse automaticamente a invalidare la procedura se gli altri requisiti procedurali erano osservati
Codice di Procedura Civile
artt. 115 e 116, art. 347, artt. 91 e 92
Art.115-116 e art.347: la censura sulla mancata acquisizione degli atti d'ufficio è inammissibile se non dimostra pregiudizio concreto o uso di prove non consentite; art.91-92: la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice di merito in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, novità della questione o incertezza giurisprudenziale
D.L. 28 ottobre 2020, art. 23 comma 8‑bis
Richiamato nel procedimento; attiene a disposizioni processuali introdotte nel periodo emergenziale (censito in motivazione senza essere centrale nella decisione)
Massime di principio
- Il giudice del lavoro non sindaca l'opportunità imprenditoriale delle scelte organizzative ma verifica la correttezza procedurale e l'esistenza di un nesso causale concreto tra la ristrutturazione e i singoli licenziamenti
- I criteri di scelta previsti dalla legge devono essere considerati congiuntamente; tuttavia il datore di lavoro può attribuire prevalenza a un criterio (p.es. esigenze tecnico-organizzative) se ciò è giustificato da elementi obiettivi e provati e non mira ad eludere la legge o a discriminare
- Quando la ristrutturazione riguarda un'unità o un reparto specifico, la comparazione dei lavoratori può limitarsi al personale assegnato a quel settore, salvo che i lavoratori provino la loro fungibilità per altri impieghi disponibili in azienda
- L'onere di allegare e provare l'idoneità alternativa o la fungibilità grava sul lavoratore che contesta il licenziamento collettivo
- Incompletezze formali nella comunicazione alla Commissione regionale possono essere considerate innocue se risultano essere mere integrazioni di dati già presenti e se la partecipazione e la cogestione della crisi sono state garantite
- La valutazione delle prove in sede di merito è rimessa al giudice, e non è sindacabile in cassazione salvo che emerga uso di prove illegittime, disconoscimento di prove legali o omissione di fatti decisivi non considerati
- La compensazione delle spese processuali è possibile in presenza di gravi ed eccezionali ragioni o di novità/ incertezza giurisprudenziale rilevanti ai sensi dell'art.92 c.p.c.
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