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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25615/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugnava la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo relativo ai redditi professionali 2008 del ricorrente (ingegnere). La questione centrale era la determinazione del dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata: l'INPS sosteneva che il termine per il versamento era stato prorogato al 6 luglio 2009 dal D.P.C.M. 4 giugno 2009, per cui la prescrizione quinquennale dovesse decorrere da tale data e non dal 30 giugno 2009 come ritenuto dalla Corte territoriale

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la sentenza impugnata avesse errato nel fissare il dies a quo al 30 giugno 2009. La Corte ha affermato che, secondo la normativa e la giurisprudenza consolidata, la prescrizione dei contributi della Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, comprensivo degli eventuali differimenti sanciti da D.P.C.M. specifici. Poiché il D.P.C.M. del 4 giugno 2009 aveva prorogato al 6 luglio 2009 il termine per il pagamento dei contributi relativi al 2008, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché tenga conto del 6 luglio 2009 quale momento iniziale del termine di prescrizione quinquennale

Norme richiamate

  • Codice civile

    Norma generale sulla prescrizione. La Corte la richiama come riferimento primario per il tema della decorrenza della prescrizione

  • Codice civile

    Riguarda le modalità di computo della prescrizione; citato in relazione alla disciplina generale dei termini prescrizionali

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini)

    Richiamata come quadro normativo relativo alle gestioni previdenziali e agli obblighi contributivi dei professionisti

  • Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241

    art. 18, comma 4; art. 12, comma 5

    Art. 18, comma 4: stabilisce che i versamenti dei contributi sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Art. 12, comma 5: attribuisce al D.P.C.M. la possibilità di modificare i termini degli adempimenti fiscali e contributivi, consentendo pertanto i differimenti che incidono sulla decorrenza della prescrizione

  • R.D.L. 30 agosto 1935, n. 1827

    Prevede che i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati: principio storico richiamato per confermare che la prescrizione corre dalla scadenza del pagamento

  • D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 435

    Norma richiamata dalla parte per questioni procedurali e di tenuta delle posizioni contributive; la Corte la menziona nel quadro normativo citato

  • D.P.C.M.

    Atto amministrativo di rango regolamentare che, in virtù dell'art. 12, comma 5 del d.lgs. 241/1997, ha prorogato al 6 luglio 2009 il termine di versamento dei contributi relativi al 2008. La Corte lo considera idoneo a differire il dies a quo della prescrizione

  • D.P.C.M. (esempi di prassi applicativa)

    D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1

    Citiato per chiarire la funzione normativa e integrativa dei D.P.C.M. nell'ambito dei termini per adempimenti fiscali e contributivi e per affermare che i differimenti operati da tali decreti incidono sulla decorrenza della prescrizione

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali della Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi
  • I D.P.C.M. che prorogano i termini di versamento, adottati sulla base del d.lgs. 241/1997, hanno effetto sul dies a quo della prescrizione e devono essere considerati dal giudice
  • La prova della decorrenza della prescrizione può essere definita come questione di diritto (quaestio iuris) quando il differimento è stabilito da fonti normative, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto
  • Il differimento dei termini opera in favore di tutti i soggetti oggettivamente interessati dall'ambito materiale della disposizione (per es. attività coperte da studi di settore), indipendentemente dalla posizione fiscale concreta del singolo contribuente
  • In casi analoghi è opportuno verificare sempre la presenza di atti interruttivi della prescrizione e la data di notifica dell'atto di accertamento o di richiesta di pagamento rispetto alla data differita dal D.P.C.M.

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