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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13831/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino che, definendo il procedimento con applicazione della pena su richiesta, lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti e maltrattamenti in ambito familiare, disponendo anche la confisca, ai sensi dell'art. 240-bis c.p., di euro 62.000 rinvenuti presso la sua abitazione. Il ricorso censurava esclusivamente la motivazione relativa alla confisca: secondo il ricorrente, la somma avrebbe avuto lecita provenienza e il giudice di merito avrebbe male valutato le prove offerte a dimostrazione del possesso legittimo; richiamava, a sostegno, un precedente delle Sezioni Unite sul tema della prova della provenienza lecita dei beni. La Corte ha però ritenuto il richiamo inconferente e ha osservato che, nel caso concreto, la confisca era stata disposta perché il condannato non aveva giustificato la provenienza del denaro, risultando inoltre la sua disponibilità sproporzionata rispetto al reddito. Ha quindi reputato il motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla confisca non deducesse un vero vizio di legittimità, ma mirasse a ottenere una rivalutazione delle prove e delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e conforme al dato normativo: l'importo sequestrato era ingente, sproporzionato rispetto ai redditi documentati dell'imputato, e le giustificazioni sulla lecita provenienza erano rimaste non provate; la suddivisione del denaro in banconote di piccolo taglio costituiva ulteriore indice della sua riferibilità all'attività di spaccio. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444-bis c.p.p.

    indica il rito con cui è intervenuta la condanna richiamata in sentenza.

  • art. 572 c.p.

    reato tra quelli oggetto della condanna riportata in epigrafe.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice relativa alla detenzione di stupefacente in quantità dalla quale erano ricavabili 564 dosi medie singole.

  • art. 240-bis c.p.

    la confisca del denaro è obbligatoria quando il condannato non ne giustifica la provenienza e la disponibilità risulta sproporzionata rispetto al reddito.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    richiamato quale base per l'applicazione, nel caso concreto, della disciplina di confisca di cui all'art. 240-bis c.p.

  • art. 240-bis cod. pen.

    norma applicata per la confisca della somma di denaro in assenza di prova della lecita provenienza e in presenza di sproporzione rispetto al reddito.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a una diversa lettura del compendio probatorio o a una nuova valutazione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • La motivazione sulla confisca del denaro è immune da censura quando il giudice di merito accerti, con ragionamento logico e coerente, la sproporzione tra la somma rinvenuta e i redditi leciti documentati del condannato e rilevi l'assenza di prova sulla provenienza lecita del denaro.
  • Ai fini della confisca prevista per il denaro di provenienza non giustificata, il rinvenimento di banconote suddivise in piccoli tagli può costituire indice fattuale coerente con la riconducibilità della somma ad attività illecite, se valorizzato insieme agli altri elementi oggettivi.
  • Il richiamo a precedenti giurisprudenziali è inconferente quando essi riguardino una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio, specie se relativa a una disciplina normativa non sovrapponibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolazione degli obblighi di assistenza familiareSpaccioConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleDelitti contro la famigliaStupefacentiEsecuzione penale
IstitutiConfiscaOnere della prova

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