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Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 8558 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il recupero, mediante cartella di pagamento e riscossione tramite ruolo, di somme che la società aveva ricevuto a titolo di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle società. La Corte di cassazione aveva già stabilito che, per alcune annualità, le domande di rimborso erano tardive perché presentate oltre il termine triennale previsto dal D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13, comma 2. Il giudizio di rinvio non era stato riassunto e si era quindi estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c.; l'Agenzia ha pertanto recuperato le somme indebitamente rimborsate tramite ruolo. La società sosteneva che l'Amministrazione non potesse procedere direttamente alla riscossione, ma dovesse agire davanti al giudice del rinvio o con autonoma domanda giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi rilevanti del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'estinzione del giudizio di rinvio aveva travolto l'efficacia esecutiva della sentenza che aveva disposto il rimborso, lasciando salvo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione sulla decadenza triennale. Di conseguenza, l'Agenzia poteva richiedere tramite ruolo la restituzione delle somme indebitamente rimborsate, trattandosi dell'unico strumento previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. La Corte ha inoltre rilevato che la società non aveva contestato in primo grado l'inesigibilità della tassa e che la CTR non poteva esaminare tale questione per la prima volta in appello. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la società è stata condannata a pagare all'Agenzia 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13, comma 2

    Prevede il termine triennale di decadenza per chiedere il rimborso della tassa di concessione governativa. Le domande presentate oltre tale termine non danno diritto alla restituzione.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17

    Consente la riscossione mediante ruolo delle entrate patrimoniali dello Stato; la Corte lo considera lo strumento utilizzabile per recuperare somme indebitamente rimborsate.

  • Art. 393 c.p.c.

    La mancata riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio determina l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle attività processuali, salvo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

  • Art. 389 c.p.c.

    È richiamato nel motivo relativo agli effetti della cassazione con rinvio e alle modalità di restituzione conseguenti alla caducazione della sentenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1

    Vieta di introdurre per la prima volta in appello domande ed eccezioni nuove. La CTR ha violato tale disposizione esaminando l'inesigibilità della tassa, questione non sollevata dalla contribuente in primo grado.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 61, convertito dalla L. n. 427 del 1993

    La successiva soppressione della tassa non impedisce il recupero di somme già indebitamente rimborsate in forza di una sentenza poi caducata.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999

    Attribuisce alle agenzie fiscali la legittimazione processuale e la rappresentanza legale tramite il direttore pro tempore, senza necessità di indicarne il nominativo nell'atto.

Massime di principio

  • Quando una sentenza favorevole al contribuente viene cassata con rinvio e il giudizio di rinvio non viene riassunto, il processo si estingue e la sentenza originaria perde efficacia; resta però vincolante il principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
  • Le somme ricevute in esecuzione di una sentenza poi caducata possono essere recuperate dall'Amministrazione tramite ruolo, senza necessità di una nuova autonoma azione giudiziaria, quando si tratta di entrate patrimoniali dello Stato.
  • Il termine decadenziale per chiedere un rimborso tributario deve essere verificato anche quando il rimborso sia stato disposto giudizialmente: una domanda tardiva non diventa valida per effetto della sentenza successivamente caducata.
  • Nel processo tributario non è possibile introdurre per la prima volta in appello contestazioni, eccezioni o motivi diversi da quelli formulati in primo grado.
  • La soppressione o l'abolizione di un tributo non elimina automaticamente l'obbligo di restituire somme indebitamente percepite quando manca ormai un valido titolo giustificativo.

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