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Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Associazione ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’IVA 2001, sostenendo che la dichiarazione Unico 2001, dalla quale risultava un credito IVA, era stata consegnata all’intermediario e che la mancata trasmissione telematica, dovuta a un errore del software, non le era imputabile. In appello ha inoltre prodotto documenti a sostegno dell’esistenza del credito, affermando di non essere decaduta dalla detrazione perché il credito era stato correttamente annotato nei registri IVA e poteva essere recuperato anche in caso di dichiarazione omessa. L’Agenzia ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per mancata indicazione dei motivi di censura e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto, rilevando che l’eventuale credito resta soggetto alla verifica dell’Ufficio.

La decisione

La Commissione tributaria regionale della Sardegna ha respinto l’appello e confermato la sentenza n. 43/03/2008 della CTP di xxxxx, che aveva respinto il ricorso contro la cartella IVA 2001. Ha ritenuto che la prova della presentazione della dichiarazione sia data dalle ricevute individuate dall’art. 3, comma 10, del d.P.R. n. 322/1998 e che la responsabilità dell’intermediario incaricato della trasmissione non sostituisca quella del contribuente quanto all’effettiva presentazione. Ha richiamato inoltre il principio secondo cui gli errori bloccanti sono segnalati nel sistema e il contribuente, se avvisato in tempo utile, deve poter rimediare allo scarto. Pur riconoscendo che un credito IVA può spettare anche quando la dichiarazione annuale è omessa, ha precisato che la sua esistenza e i relativi presupposti devono essere accertati dall’Ufficio; ciò non ha modificato l’esito della controversia sulla cartella. L’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello non risulta espressamente decisa. L’Associazione è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate; non è indicata una specifica statuizione sul rimborso delle somme eventualmente versate.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 10, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    La Commissione ritiene l'appello infondato. La CTP di xxxxx ha correttamente applicato l'articolo 3, comma 10 del dpr 322 del 1998 il quale prevede che la prova della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti dì cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata dì cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

    La presentazione della dichiarazione deve essere provata mediante le ricevute o le comunicazioni previste dalla norma. La sola consegna dei documenti all’intermediario o l’impegno di quest’ultimo a trasmetterli non dimostrano, da soli, che la dichiarazione sia stata effettivamente ricevuta dall’Amministrazione.

  • Art. 3, comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo applicabile ratione temporis

    La Corte di cassazione, con sentenza n. 675 del 2015 ha statuito: in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo applicabile "ratione temporis"), si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione.

    Per la dichiarazione telematica, il momento di presentazione coincide con quello della trasmissione, mentre la comunicazione di ricevimento dell’Amministrazione attesta l’avvenuta consegna e l’adempimento dell’obbligo. Il passaggio è riportato dalla sentenza come principio della Cassazione.

  • Art. 3, comma 10, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con riferimento agli errori bloccanti della trasmissione telematica

    Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti "errori bloccanti" della trasmissione telematica, che - con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del Ministero delle finanze - sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto "scarto" della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio.

    Lo scarto dovuto a un errore bloccante non equivale alla presentazione della dichiarazione. Quando la segnalazione è consultabile in tempo utile, il contribuente deve poter rilevare lo scarto e rimediare tempestivamente.

Massime di principio

  • L’affidamento della trasmissione a un intermediario non prova di per sé che la dichiarazione sia stata presentata: occorre conservare la ricevuta o la comunicazione ufficiale che ne attesta la ricezione.
  • Se la trasmissione telematica viene scartata e il contribuente può conoscerlo in tempo utile, deve attivarsi per correggere l’errore e ritrasmettere la dichiarazione; l’incarico affidato all’intermediario non elimina automaticamente la responsabilità del contribuente.
  • L’omissione della dichiarazione annuale non comporta necessariamente la perdita di un credito IVA realmente maturato, ma la detrazione resta subordinata alla verifica dell’Ufficio sull’esistenza del credito e dei suoi presupposti.
  • La prova del credito IVA e la prova della presentazione della dichiarazione sono questioni distinte: documentare la spettanza sostanziale del credito non dimostra, da sola, che la dichiarazione sia stata validamente trasmessa.

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