Sentenza del 29/04/2016 n. 2497 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Decesso contribuente - Interruzione del processo - Riattivazione - Onere degli eredi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo enuncia il principio secondo cui l’interruzione si verifica quando il procuratore della parte deceduta dichiara il decesso o lo notifica alle altre parti. Da tale momento decorre il termine di sei mesi per la riassunzione; l’istanza necessaria è a carico degli eredi. Non sono indicati il giudice, l’esito concreto del giudizio, le date, le spese o eventuali statuizioni ulteriori.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti processuali del decesso di una parte già costituita nel processo tributario e, in particolare, da quando decorre il termine per riassumere il giudizio e su chi ricada l’onere di riattivarlo.
Norme richiamate
Art. 40, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
In caso di morte della parte costituita, la interruzione del processo si verifica, secondo il preciso disposto degli artt. 40, comma II, D.Lgs. n. 546 del 1992 e 300 del c.p.c. nel momento in cui il procuratore ne faccia dichiarazione o notificazione alle altre parti
Nel processo tributario, la morte della parte costituita non determina l’interruzione processuale, ai fini indicati, per il solo fatto del decesso: rileva la dichiarazione del procuratore o la notificazione alle altre parti.
Art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
da quella data comincia a decorrere il termine di sei mesi previsto dall' artt. 43, comma II, stesso D.Lgs. n. 546 del 1992 e dall'art. 305 del codice di rito per la riassunzione del processo.
Il termine di sei mesi per la riassunzione decorre dalla dichiarazione o notificazione del decesso che determina l’interruzione.
Art. 45 D.Lgs. n. 546/1992
È citato tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non ne riporta l’applicazione o l’interpretazione da parte del giudice.
Art. 300 c.p.c.
In caso di morte della parte costituita, la interruzione del processo si verifica, secondo il preciso disposto degli artt. 40, comma II, D.Lgs. n. 546 del 1992 e 300 del c.p.c. nel momento in cui il procuratore ne faccia dichiarazione o notificazione alle altre parti
Per la parte costituita, il decesso produce l’interruzione processuale quando il procuratore lo dichiara in giudizio o lo notifica alle altre parti.
Art. 305 c.p.c.
da quella data comincia a decorrere il termine di sei mesi previsto dall' artt. 43, comma II, stesso D.Lgs. n. 546 del 1992 e dall'art. 305 del codice di rito per la riassunzione del processo.
Il termine per riassumere decorre dalla data in cui si verifica l’interruzione secondo le modalità indicate; nel principio riportato è pari a sei mesi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, per una parte costituita, il decesso va portato formalmente a conoscenza delle altre parti mediante dichiarazione del procuratore o notificazione: secondo il principio riportato, è da tale adempimento che decorrono gli effetti interruttivi rilevanti.
- Gli eredi devono attivarsi presentando l’istanza di riassunzione entro sei mesi dalla dichiarazione o notificazione che determina l’interruzione; non è sufficiente confidare nella prosecuzione automatica del processo.
- Il testo non specifica le conseguenze dell’inosservanza del termine né l’esito di un caso concreto: tali aspetti non possono essere dedotti oltre il principio enunciato.
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