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Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

No all'imposta di registro per i decreti non definitori di volontaria giurisdizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva richiesto all’avvocato € 346,13 a titolo di imposta principale di registro sul decreto n. 1180/2007, che aveva liquidato in € 1.884,00, oltre CAP, spese vive e IVA, i compensi per l’attività difensiva svolta in favore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L’avvocato contestava la tassazione, sostenendo che il decreto era un atto di volontaria giurisdizione, incidentale e non definitorio di un giudizio, e che la registrazione avrebbe dovuto essere a debito; lamentava inoltre l’insufficiente motivazione dell’avviso e della sentenza di primo grado, contestava la legittimazione dell’Agenzia e chiedeva l’integrazione del contraddittorio con il Ministero della Giustizia. L’Agenzia eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per mancato deposito di una copia presso la segreteria della commissione tributaria di primo grado.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’eccezione di inammissibilità, verificando in udienza che l’appellante aveva tempestivamente adempiuto le formalità di costituzione. Ha respinto anche la richiesta di chiamare in causa il Ministero della Giustizia: l’Amministrazione non aveva emesso l’avviso e l’interesse alla riscossione riguardava l’Erario. Nel merito ha accolto l’appello e annullato la pretesa di registrazione, ritenendo che il decreto, emesso in un procedimento di volontaria giurisdizione e in via incidentale per liquidare i compensi del difensore, non definisse neppure parzialmente un giudizio contenzioso e non fosse quindi assoggettabile a imposta di registro ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 131/1986. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di procedimento con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ricorrevano i presupposti per la registrazione a debito. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in ragione della complessità della questione e della recente emanazione della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 267/E del 26 giugno 2008.

Norme richiamate

  • Art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'atto giudiziario, pertanto, per essere tassabile deve intervenire in un procedimento contenzioso ed essere anche solo parzialmente definitorio dello stesso, mentre nel caso specifico il procedimento era di volontaria giurisdizione ed aveva natura incidentale, essendo ben altro quello definitorio, il quale aveva invece ad oggetto il provvedimento autorizzatorio richiesto al giudice tutelare e relativo al soggetto protetto, il citato T. G..

    La tassazione ai fini del registro ai sensi dell’art. 37 presuppone che l’atto giudiziario riguardi una controversia civile contenziosa e definisca, anche solo in parte, il giudizio. Non è sufficiente che l’atto sia emanato da un giudice: un decreto incidentale di volontaria giurisdizione che liquida compensi, senza definire il giudizio, non rientra nella previsione.

  • Art. 59, lettera a), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La citata norma, infatti, prevede fra l'altro che «Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute; a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate., le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti».

    Nei procedimenti contenziosi che coinvolgono soggetti ammessi al gratuito patrocinio, gli atti contemplati dalla disposizione sono registrati a debito, senza pagamento contestuale dell’imposta, quando sono formati d’ufficio o su istanza o nell’interesse di tali soggetti. Nel caso concreto la Commissione ha ritenuto pacifico che la registrazione del decreto avrebbe dovuto essere richiesta a debito, anche perché il procedimento riguardava una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La stessa Agenzia delle Entrate di Roma, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la risoluzione n. 267/E del 26.6.2008, ha ribadito che «l'imposta di registro in misura proporzionale non si applica nel caso in cui il decreto di pagamento opposto riguardi " ...corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico dell'imposta di registro....»

    La decisione richiama il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro proporzionale: se il pagamento riguarda corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, non si applica l’imposta di registro in misura proporzionale. Il richiamo è usato come ulteriore elemento a sostegno dell’esclusione della tassazione richiesta.

  • Art. 53, comma 2, e art. 22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Deve, innanzi tutto, respingersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto - all'esame del fascicolo processuale compiuto direttamente in udienza in presenza e con la collaborazione delle parti - è emerso che la parte appellante ha tempestivamente adempiuto a tutte le formalità richieste per la costituzione in giudizio.

    L’eccezione di inammissibilità fondata sulle formalità di costituzione dell’appellante è respinta dopo la verifica concreta del fascicolo: il giudice accerta che gli adempimenti richiesti sono stati eseguiti tempestivamente. La decisione non accoglie dunque l’eccezione processuale dell’Ufficio.

  • Art. 16, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è richiamata dall’Ufficio per descrivere la modalità postale con cui era stato notificato l’appello e sostenere la conseguente necessità di depositarne copia presso la segreteria della commissione tributaria di primo grado. La Commissione ha comunque respinto l’eccezione, accertando la tempestiva esecuzione delle formalità processuali.

Massime di principio

  • Per stabilire se un provvedimento giudiziario è assoggettabile a imposta di registro ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 131/1986, occorre verificare sia che intervenga in un procedimento contenzioso, sia che definisca almeno in parte quel giudizio. La sola emanazione da parte di un giudice non basta.
  • Un decreto di volontaria giurisdizione o un provvedimento incidentale che liquida compensi, senza definire il giudizio, non è tassabile ai sensi dell’art. 37 secondo il criterio applicato dalla decisione.
  • Quando il procedimento coinvolge un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va verificato se ricorrono i presupposti per la registrazione a debito prevista dall’art. 59 del D.P.R. 131/1986, anziché richiedere direttamente il pagamento dell’imposta al difensore.
  • Se i corrispettivi o le prestazioni sono soggetti a IVA, la decisione richiama l’esclusione dell’imposta di registro in misura proporzionale prevista dal principio di alternatività, ferma la necessità di verificare il concreto presupposto d’imposta.
  • Le eccezioni processuali sull’inammissibilità per omissione di formalità di costituzione vanno decise sulla base della verifica degli adempimenti effettivamente compiuti e dei relativi termini, non soltanto della contestazione della controparte.

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