Sentenza del 29/04/2016 n. 2496 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Principi contabili - Competenza - Costi deducibili - Istanza di rimborso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini del reddito d’impresa, di costi imputati a un esercizio diverso da quello di competenza e il rischio di doppia imposizione quando il costo sia recuperato dall’Amministrazione nell’annualità errata. Il testo non specifica le parti, gli importi, gli anni d’imposta, l’atto impugnato né i motivi di ricorso concretamente formulati.
La decisione
È affermato che, ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986, i costi non sono deducibili in un esercizio diverso da quello di competenza, perché il contribuente non può scegliere liberamente il periodo d’imputazione delle passività. La doppia imposizione può essere evitata presentando un’istanza di rimborso e impugnando il silenzio-rifiuto formatosi su di essa ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Il diritto al rimborso può essere fatto valere dal perfezionamento del giudicato che conferma la legittimità del recupero del costo nell’annualità non di competenza, momento individuato anche alla luce dell’art. 2935 c.c. Il testo non riporta l’esito processuale concreto, le statuizioni sulle spese o l’identità delle parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 109 (già art. 75)
E' preclusa in tema di reddito d'impresa, ai sensi D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (109), la detrazione di costi in esercizi diversi da quello di competenza, giacché il contribuente non può essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività.
I costi d’impresa vanno imputati all’esercizio di competenza e non possono essere dedotti in un periodo diverso scelto dal contribuente.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
In tema di doppia imposizione essa può essere evitata tramite la presentazione dell'istanza di rimborso e conseguente impugnazione, ai sensi del decreto lgs. n.. 546 del 1992, art. 19, del silenzio rifiuto su di esso formatosi da parte del contribuente.
Se il recupero del costo in un’annualità non di competenza determina una duplicazione d’imposta, il contribuente può chiedere il rimborso e impugnare il silenzio-rifiuto sull’istanza.
Codice civile, art. 2935
a decorrere dal perfezionamento del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione all'annualità non di competenza, che, nella prospettiva di cui all'art. 2935 c.c. segna il momento in cui il diritto al rimborso può essere fatto valere.
Il diritto al rimborso può essere esercitato quando il giudicato sulla legittimità del recupero del costo nell’annualità non corretta si è perfezionato: da quel momento il diritto può essere fatto valere.
Massime di principio
- La competenza fiscale vincola l’imputazione dei costi: non è consentito scegliere l’anno di deduzione in funzione della convenienza fiscale.
- Il recupero di un costo in un’annualità diversa da quella corretta non comporta che il contribuente possa dedurlo liberamente in un altro esercizio; l’eventuale doppia imposizione va affrontata con un’istanza di rimborso e, in caso di silenzio-rifiuto, con l’impugnazione prevista dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Secondo il principio riportato, il termine per far valere il rimborso decorre dal perfezionamento del giudicato che conferma il recupero del costo nell’annualità non di competenza.
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