Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25423/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, operante nel commercio all’ingrosso di computer e software, ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’IVA detratta per gli anni d’imposta dal 2012 al 2015, ritenendo soggettivamente inesistenti le operazioni documentate da fatture emesse da fornitori privi di effettiva operatività commerciale. I giudici di merito hanno ritenuto dimostrata l’esistenza di una frode carosello, valorizzando, tra l’altro, la natura di mere cartiere dei fornitori, l’utilizzo sistematico di tali soggetti, i prezzi inferiori a quelli di mercato, le dilazioni di pagamento fino a novanta giorni e la possibilità per la società di rivendere i prodotti prima di averli pagati. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., l’errore di percezione del contenuto oggettivo della prova e il travisamento delle risultanze probatorie, sostenendo che il raffronto tra i prezzi di acquisto e quelli di mercato si fondasse su un campione limitato e non comparabile. Con il secondo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate per desumere l’incongruità dei prezzi e la consapevolezza della frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Quanto al travisamento della prova, ha chiarito che esso ricorre, in senso proprio, quando vi sia una svista sul fatto probatorio in sé; tale vizio deve essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, mediante revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Se invece la doglianza riguarda la lettura o la valutazione di un fatto probatorio controverso, essa deve essere dedotta secondo l’appropriata fattispecie dell’art. 360, comma 1, nn. 4 o 5, c.p.c.; nel caso concreto, la censura mirava alla rivalutazione di fatti sostanziali e non era stata formulata come vizio motivazionale. Anche una riqualificazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sarebbe stata inammissibile per la preclusione della doppia conforme, non avendo la ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice d’appello aveva correttamente applicato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo assolto dall’Amministrazione l’onere di provare, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, sia la fittizietà dei fornitori sia la consapevolezza della contribuente dell’inserimento delle operazioni in un meccanismo fraudolento. La censura relativa all’art. 115 c.p.c. non evidenziava l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti, ma contestava la diversa valutazione delle prove acquisite, profilo non deducibile come violazione di tale norma. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.100 per compensi, nonché al pagamento di ulteriori euro 5.100 in favore dell’Agenzia delle Entrate e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi degli artt. 96, terzo e quarto comma, e 380-bis c.p.c. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    Il motivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio fattuale e probatorio esaminato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza o del procedimento

    Il vizio deve riguardare una violazione processuale effettiva; la mera contestazione della ponderazione delle prove non integra, di per sé, violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    La riqualificazione della censura come vizio motivazionale resta soggetta alla preclusione della doppia conforme quando le decisioni di merito si fondano sulle medesime ragioni di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati.

    La violazione è configurabile quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti, fuori dai poteri officiosi consentiti; non ricorre quando si contesta soltanto il maggiore peso attribuito ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

    La prova presuntiva può essere utilizzata per desumere la partecipazione consapevole a una frode fiscale da una pluralità di elementi fattuali.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    La valutazione complessiva di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del giudizio di legittimità.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, inteso come svista percettiva sul fatto probatorio in sé, trova il rimedio tipico nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento accelerato per la decisione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

    La mancata adesione a una proposta di definizione poi confermata dalla decisione può concorrere, secondo la valutazione legale tipica prevista dalla disciplina, a integrare un abuso del processo e giustificare conseguenze economiche aggravate.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la parte soccombente può essere condannata alle somme previste per la responsabilità aggravata, inclusa la somma in favore della Cassa delle ammende.

  • d.lgs. n. 149/2022

    riforma del processo civile

    Ha introdotto, per quanto rileva nella decisione, la disciplina della doppia conforme nell’ambito dell’art. 360 c.p.c. e il meccanismo collegato all’art. 380-bis c.p.c.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova, quale errore percettivo sul contenuto oggettivo del mezzo istruttorio, deve essere fatto valere mediante revocazione per errore di fatto quando ricorrano i presupposti dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; non coincide con la diversa valutazione logica della prova o con il dissenso rispetto all’inferenza tratta dal giudice.
  • Quando il giudice di merito abbia esaminato e deciso una circostanza probatoria controversa, la contestazione della sua interpretazione non integra un errore percettivo sul contenuto della prova e deve essere dedotta, se ammissibile, secondo la specifica fattispecie processuale prevista dall’art. 360 c.p.c.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite fuori dai poteri officiosi consentiti; non è configurabile per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi idonei a dimostrare non soltanto la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario che l’operazione si inserisca in un meccanismo fraudolento; tale prova può essere fornita mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La consapevolezza del cessionario può essere desunta dalla valutazione complessiva di una pluralità di indizi, tra cui l’inesistenza commerciale dei fornitori, l’utilizzo sistematico di società cartiere, prezzi anormalmente bassi, condizioni di pagamento anomale e la protrazione nel tempo delle medesime modalità operative.
  • La valutazione del compendio indiziario e della sua idoneità a fondare il convincimento sulla partecipazione consapevole alla frode costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione dei fatti.
  • La preclusione della doppia conforme rende inammissibile la censura motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il ricorrente non dimostri che le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.