Cassazione Civile, Ordinanza n. 21969/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una titolare di utenza elettrica aveva agito in giudizio contro la società distributrice e la società di vendita dell'energia, contestando un verbale di verifica redatto a seguito di un accesso tecnico presso il contatore: nel verbale era stata rilevata la presenza di un magnete sopra il misuratore, ritenuto idoneo ad alterare la rilevazione dei consumi in misura molto rilevante, con richiesta di pagamento di somme per energia non contabilizzata e di altri oneri. L'attrice sosteneva che il magnete fosse stato acquistato solo pochi mesi prima per esigenze lavorative, che i tecnici avessero sostituito il contatore perché possibile fonte dell'errore e che comunque le somme pretese non fossero dovute; inoltre lamentava l'illegittima sospensione della fornitura durante la mediazione, con pregiudizio per l'attività di panificazione svolta nei locali serviti. Chiedeva quindi la declaratoria di nullità del verbale e la restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto ai consumi effettivi. Il tribunale, sulla base dell'istruttoria e della consulenza tecnica, riteneva accertata l'alterazione dei consumi ma quantificava diversamente l'importo dovuto, condannando la società di vendita alla restituzione delle somme eccedenti e respingendo la riconvenzionale di importo maggiore. In appello, la società di vendita e la distributrice ottenevano la riforma della decisione e l'accoglimento della loro domanda riconvenzionale; la soccombente proponeva poi ricorso per cassazione con due motivi, entrambi relativi alla regolazione delle spese di lite: deduceva che la Corte d'appello non avesse considerato l'esito complessivo della lite e che la motivazione sulle spese fosse nulla o comunque insufficiente, censurando anche la mancata considerazione della parziale soccombenza della controparte sulla riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente perché connessi. Ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente regolato le spese considerando l'esito complessivo del giudizio, secondo il criterio unitario e globale della soccombenza. Ha rilevato che le domande originarie dell'attrice erano state respinte in appello, mentre era stata accolta la riconvenzionale della società di vendita; pertanto la ricorrente era correttamente qualificata come parte soccombente. Ha inoltre precisato che la circostanza che la riconvenzionale fosse stata accolta solo parzialmente non comportava, di per sé, un profilo di soccombenza della società vincitrice ai fini della compensazione delle spese, trattandosi di domanda articolata in un unico capo. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambe le controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma i vizi dedotti sono stati ritenuti infondati perché la statuizione sulle spese era conforme ai criteri di soccombenza complessiva e la motivazione non era viziata
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto pertinente o decisivo ai fini della regolazione delle spese
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto pertinente o decisivo ai fini della regolazione delle spese
richiamato dalla ricorrente come norma modificativa dell'art. 60 D.P.R. 600/73, senza incidenza sulla decisione
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002
richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato
richiamato incidentalmente per escludere la valenza di atti denominati "memoria illustrativa" privi dei requisiti di legge
Massime di principio
- In caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, valutando l'esito complessivo della lite secondo un criterio unitario e globale di soccombenza.
- La soccombenza va apprezzata con riferimento all'esito finale del giudizio sulle domande complessivamente proposte, e non in modo atomistico rispetto ai singoli passaggi argomentativi o a pretese marginali.
- La circostanza che una domanda riconvenzionale sia stata accolta solo parzialmente non implica automaticamente soccombenza della parte vittoriosa ai fini delle spese, soprattutto quando la domanda costituisca un capo unitario.
- Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato alla correttezza giuridica del criterio applicato e alla presenza di un vizio motivazionale rilevante; non è sufficiente una mera contestazione dell'apprezzamento del giudice di merito se questo ha considerato l'esito complessivo della controversia.
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