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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1572/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I fratelli Paolo e Giuseppe Fina hanno domandato dinanzi al Tribunale di Lecce il riconoscimento di una "impresa familiare" ex art. 230‑bis c.c. con la loro madre Crocefissa Pagliara per la collaborazione continuativa dal 10/2/1959 al 28/2/2006, chiedendo la liquidazione a loro favore della quota sugli utili e sugli incrementi del patrimonio aziendale (valutati complessivamente in Euro 948.000,00) e la corresponsione della rispettiva quota in denaro dagli eredi della titolare. Le resistenti hanno eccepito difetto di legittimazione (la madre era usufruttuaria), hanno negato l'esistenza dell'impresa familiare qualificando i rapporti come prestazioni di affetto/società di fatto o mandato, e hanno contestato la prova di utili o miglioramenti; in primo grado il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un'impresa familiare ma ha rigettato la domanda per insufficienza probatoria degli incrementi; la Corte d'appello ha riformato ritenendo alternativamente la sussistenza di una società di fatto (con conseguente diversa legittimazione passiva) e, comunque, ha escluso la prova di incrementi/utili. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello in Cassazione con motivi diretti alla riqualificazione del rapporto e alla valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (in quanto la sentenza impugnata si reggeva su due rationes autonome e la conferma, da parte della Corte territoriale, della mancanza di prova degli utili/miglioramenti rendeva ininfluente l'eventuale diversa qualificazione giuridica). Il quarto motivo (sulla mancanza di prova degli utili) è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile; i primi tre motivi, attinenti alla prima ratio (riqualificazione in società di fatto e questioni di legittimazione), sono stati ritenuti inammissibili per difetto di interesse dopo il rigetto del quarto motivo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio di legittimità: liquidate in Euro 4.800,00 (più spese forfettarie 15% e esborsi Euro 200,00) in favore di Costantina e Elena, e in Euro 4.000,00 (più 15% e esborsi Euro 200,00) in favore di Caterina, con distrazione in favore dei rispettivi avvocati; non vi è statuizione di spese contro Maria Rosa che non ha svolto difese. È altresì rilevata l'eventuale obbligazione per contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/02.

Norme richiamate

  • art. 230‑bis cod. civ.

    Strumento invocato dai ricorrenti per qualificare la collaborazione familiare come impresa familiare; la Corte d'appello ha ritenuto alternativamente la non applicabilità (riqualificazione in società di fatto), ma anche a parità di qualificazione ha ritenuto insufficienti le prove degli incrementi richiesti.

  • art. 2284 cod. civ.

    Richiamato dalla Corte territoriale come disciplina applicabile alla società di fatto (continuità della società dopo la morte e confusione della quota nella massa ereditaria), con conseguenze sulla legittimazione passiva degli eredi.

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3,4,5)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato ammissibilità e fondatezza dei motivi alla luce dei nuovi parametri interpretativi (specialmente n.5 riguardo alla motivazione).

  • artt. 329, 343, 346 cod. proc. civ.

    Richiamati dai ricorrenti nel primo motivo per censurare la riqualificazione del rapporto in sede d'appello e l'omessa pronuncia su eccezione processuali; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere interesse a censurare la prima ratio dopo il rigetto della seconda.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto non violato il principio perché l'appello aveva impugnato anche la valutazione delle prove sugli utili.

  • artt. 115, 116, 132 cod. proc. civ.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto le censure, in larga parte, una richiesta di rinnovato esame dei fatti, precluso in sede di legittimità.

  • art. 416 cod. proc. civ.

    Richiamato in tema di riconoscimento delle domande per mancata impugnazione; la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno provato un presunto riconoscimento delle resistenti in sede processuale.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/02 (comma 1‑quater e 1‑bis)

    Richiamato in ordine all'obbligo eventuale di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti, ove dovuto.

  • d.l. 22/6/2012 n.83 conv. L. 7/8/2012 n.134 (riferimento art.54)

    Riferimento normativo relativo alla riforma dell'art. 360 c.p.c.; richiamato nella valutazione dei criteri di sindacato sulla motivazione in cassazione.

Massime di principio

  • Se la decisione di merito si fonda su più ragioni autonome e alternative, il ricorso per cassazione deve, per ottenere la cassazione della sentenza, dimostrare l'errore di tutte le rationes decisive; l'accoglimento di censure su una sola ratio può risultare insufficiente se un'altra ratio resta intatta.
  • In appello il giudice può riqualificare il rapporto giuridico dedotto in causa anche senza appello incidentale, purché resti nei limiti del petitum e della causa petendi; la riqualificazione non viola automaticamente il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
  • Il ricorrente che pretende quote su utili o incrementi patrimoniali deve fornire prova adeguata (maggiorativa) dei miglioramenti/reimpieghi di utili; l'assenza di prova comporta il rigetto anche se la qualificazione giuridica fosse favorevole.
  • Le doglianze che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o della prova sono, in gran parte, inammissibili in Cassazione: è precluso il sindacato di merito sulla valutazione delle risultanze probatorie, salvo vizio di motivazione evidente e rilevabile ai sensi dell'art. 360 n. 5.
  • Per far valere un presunto riconoscimento o una ammissione della controparte in giudizio è necessario indicare esattamente dove e come è intervenuto il riconoscimento; mere affermazioni narrative sono insufficienti.
  • La qualificazione come società di fatto ha effetti diversi rispetto all'impresa familiare, in particolare riguardo alla continuità e alla possibile inclusione della quota nella massa ereditaria (art. 2284 c.c.): queste conseguenze possono incidere sulla legittimazione passiva degli eredi.
  • Una motivazione è censurabile per contraddittorietà solo se emerge un 'contrasto irriducibile' o una motivazione 'perplessa e incomprensibile'; la mera presenza di due ragioni alternative espresse dal giudice non costituisce di per sé vizio.
  • Le spese e contributi processuali possono essere liquidati in favore delle resistenti anche in Cassazione; l'assenza di difese da parte di una resistente può esonerare dal pagamento delle spese nei suoi confronti.

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