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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1569/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 1129 c.c. dinanzi al Tribunale di Padova per ottenere la revoca dell'amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario. Il Tribunale dichiarò improcedibile il ricorso per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010; il reclamo venne rigettato dalla Corte d'appello di Venezia che compensò le spese. In cassazione i ricorrenti deducono più motivi: vizio di motivazione e contrasto tra motivazione e dispositivo; travisamento e decidere oltre il chiesto (ultrapetizione); erronea attribuzione dell'onere della prova; omessa valutazione di documenti decisivi e motivazione apparente; contestano in particolare la pronuncia sulla liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la gravità delle censure sul merito della revoca perché il procedimento di revoca dell'amministratore è procedimento camerale plurilaterale privo di efficacia decisoria e, dunque, non è oggetto di sindacato in cassazione salvo la statuizione sulle spese, che è invece impugnabile. Esaminata l'unica questione ammissibile (la determinazione/compensazione delle spese), la Corte ha ritenuto legittima la compensazione delle spese operata dalla Corte d'appello in virtù della discrezionalità del giudice di merito e della motivazione fornita (art. 92, comma 2 c.p.c.). Pertanto il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati in solido al rimborso delle spese processuali (liquidate in euro 1.400,00 oltre accessori) e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto ai sensi della normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 1129 c.c.

    "in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato"

    La Corte richiama l'art. 1129 per affermare che il rito di revoca è camerale e che il divieto di una immediata rinomina da parte dell'assemblea è temporaneo; ciò non muta il carattere non decisorio del procedimento camerale di revoca.

  • d.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis e comma 4 lett. f))

    Il giudice distrettuale aveva ritenuto che l'art. 5, comma 1-bis, lett. f) escluda l'obbligo di mediazione per i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, quindi la condizione di procedibilità della mediazione non si applica al giudizio di revoca dell'amministratore.

  • art. 64 disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata per la disciplina del reclamo avverso i decreti camerali; il procedimento di revoca si conclude con decreto reclamabile alla Corte d'appello.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte riafferma che la disciplina delle spese (art. 91 e ss.) si applica anche ai provvedimenti camerali, pertanto la statuizione sulle spese è 'decisoria' e impugnabile.

  • art. 92, comma 2 c.p.c.

    Consente al giudice di merito di motivare la compensazione delle spese con valutazioni di fatto e di equità; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e ancorata a circostanze specifiche.

  • art. 111 Cost., comma 7

    Richiamata per delimitare la portata dell'impugnabilità in cassazione: i decreti camerali prive dei caratteri di definitività e decisorietà non sono cassabili, salvo la determinazione delle spese.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione (vizi di motivazione, contraddittorietà, illogicità), richiamata dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto le censure non idonee a superare l'orientamento consolidato.

  • art. 132 c.p.c.

    Riferimento ai profili di nullità per motivazione apparente o incomprensibile; la Corte non ha ravvisato tali vizi tali da giustificare la cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380- bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio"

    Richiamata nella fase istruttoria: la memoria depositata è stata considerata tempestiva e conforme alle modifiche procedurali introdotte dalla 'Riforma Cartabia'.

  • art. 2697 c.c.

    Principio dell'onere della prova: la Corte non ha accolto la tesi dei ricorrenti che attribuiva ai resistenti oneri probatori estranei alla loro eccezione; resta ferma la regola che chi afferma deduce e prova i fatti costitutivi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.13, comma 1-quater e L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17

    Norme richiamate in tema di contributo unificato: la Corte ha disposto che, essendo il ricorso proposto dopo la data indicata e rigettato, si applicano gli obblighi di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio ed è un procedimento camerale plurilaterale: le sue decisioni non acquistano efficacia decisoria definitiva sul rapporto sostanziale e, quindi, non sono sindacabili in Cassazione salvo la statuizione sulle spese.
  • La statuizione sulle spese, anche se resa in un procedimento camerale, ha carattere decisorio e può essere impugnata fino alla Corte di Cassazione; tuttavia la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità motivata del giudice di merito e viene sindacata in cassazione solo se la motivazione è formalmente illogica o giuridicamente erronea.
  • L'obbligo di prevenire la mediazione non si applica ai procedimenti che si svolgono in camera di consiglio quando la normativa esclude espressamente tali riti, per cui eccezioni di improcedibilità fondate su mancata mediazione possono essere infondate nei procedimenti camerali tipici.
  • La verifica del rispetto dei presupposti sostanziali per la nomina giudiziaria di un amministratore (es. numero minimo di condomini, gravi irregolarità dell'amministratore) riguarda il merito e non muta il carattere camerale del procedimento; questioni di merito possono richiedere un ordinario giudizio di cognizione per ottenere tutela piena o risarcitoria.
  • In sede di pianificazione di azioni analoghe: se si impugna un provvedimento di revoca, concentrare le doglianze sulle spese e sulla motivazione specifica di compensazione è, in molti casi, l'unica via efficace di ricorso in Cassazione; per il merito della revoca è normalmente necessario instaurare un giudizio ordinario per ottenere pronunce definitive e risarcitorie.

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