Cassazione Civile, Sentenza n. 1571/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'avv. Angelico aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di parcelle per l'attività difensiva svolta per il Comune. Il Comune si era opposto sostenendo l'assenza di valida procura e la nullità del contratto per difetto della forma scritta (richiesta dagli artt. 16-17 r.d. 2440/1923) e aveva chiamato in causa i funzionari/sindaci per responsabilità personale. In primo grado il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo per difetto di procura e nullità del contratto. In appello la Corte di Catania dichiarò inammissibile l'appello principale dell'avv. Angelico ritenendo che la sentenza di primo grado si fondasse su due motivazioni alternative, non entrambe impugnate; inoltre l'appello incidentale di alcuni parti fu solo parzialmente accolto. Angelico ricorse in Cassazione denunciando, fra l'altro, erronea valutazione della ratio decidendi, violazione delle norme sulla forma scritta del contratto di patrocinio e sull'autonomia del potere del sindaco nel conferimento della procura alle liti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso (violazione dell'art. 2909 cod. civ. e delle norme sul conferimento della procura e forma del mandato), ritenendo che la decisione di primo grado avesse una sola ratio decidendi articolata e che l'appello dell'avv. Angelico fosse ammissibile. La Cassazione ha affermato il principio secondo cui la procura alle liti, accettata con il concreto esercizio della rappresentanza da parte del difensore (sottoscrizione dell'atto difensivo), può integrare la forma scritta ad substantiam del contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, e che il sindaco è titolare del potere di conferire la procura senza che sia necessaria una delibera preventiva della Giunta. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame (anche sulle spese di giudizio). I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico enti locali)
Invocato dal Comune per sostenere che il conferimento dell'incarico difensivo richiedeva atti di autorizzazione amministrativa (delibera di Giunta); la Corte ha invece precisato che il sindaco è competente a conferire la procura alle liti e che la delibera di Giunta ha natura meramente gestionale e non necessaria per la validità della procura esterna.
R.D. 2440/1923
Norme indicate in primo grado per affermare la nullità del contratto per mancanza della forma scritta ad substantiam; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la forma scritta può ritenersi soddisfatta dal rilascio e dall'accettazione della procura alle liti attraverso il concreto esercizio della rappresentanza.
Codice di procedura civile
La procura alle liti, quale negozio unilaterale conferito dal rappresentante dell'ente e accettato mediante il concreto esercizio della rappresentanza (sottoscrizione dell'atto difensivo), può integrare il requisito della forma scritta del contratto di patrocinio tra pubblica amministrazione e professionista.
Codice civile
Richiamato in relazione al principio del passaggio in giudicato delle questioni non impugnate; la Corte ha ritenuto che la decisione di primo grado avesse un'unica ratio decidendi e che, quindi, l'appello fosse in grado di colpire la decisione nella sua interezza.
Codice di procedura civile
Richiamato dal ricorrente in tema di limiti della decisione e questioni non contestate; la Cassazione ha valutato che l'appello aveva censurato adeguatamente la ratio della sentenza di primo grado.
Codice di procedura civile
Norma che riguarda la rilevazione d'ufficio di nullità e il contraddittorio; il ricorrente aveva lamentato violazioni sul punto, ma la Cassazione ha assorbito tali censure dopo aver accolto i primi due motivi.
Codice di procedura civile
art. 360 comma 1 nn. 3 e 4
Fondamento formale dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione); la Corte ha accolto i primi due motivi fondati su tali letture e ha assorbito gli altri per connessione.
Codice di procedura civile
Norme sulla liquidazione e ripartizione delle spese di lite; la critica dell'avvocato sulla collocazione a suo carico delle spese relative alla terza chiamata in causa è stata assorbita dalla decisione favorevole sui primi motivi.
Codice di procedura civile
Richiamato dal ricorrente in ordine all'omessa pronuncia su domande rivolte ai chiamati in causa; la questione è stata assorbita dalla riforma complessiva disposta con la cassazione e rinvio.
Massime di principio
- Il requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti di patrocinio con la pubblica amministrazione può essere soddisfatto dalla procura alle liti, purché questa venga accettata mediante il concreto esercizio della rappresentanza (sottoscrizione dell'atto difensivo) che integra l'incontro di volontà tra le parti.
- Il sindaco, quale rappresentante organico dell'ente locale, è titolare del potere di conferire la procura alle liti e non è necessariamente richiesta una delibera preventiva della Giunta per la validità della procura verso l'esterno; la delibera di Giunta ha natura principalmente gestionale interna.
- Quando una sentenza è sorretta da argomentazioni strettamente connesse e funzionalmente dipendenti l'una dall'altra, esse costituiscono un'unica ratio decidendi: l'appello deve dunque colpire l'intera ratio per essere efficace; un'impugnazione che riguarda solo parte della motivazione può essere considerata ammissibile se essa incide sulla ratio nella sua unità.
- La Corte di Cassazione, in presenza di vizi di diritto sulle questioni di forma del mandato e sulla competenza a conferire la procura, può cassare la decisione e rinviare la causa per il nuovo esame delle questioni di merito e della ripartizione delle spese.
- Le eccezioni processuali relative alla rilevazione d'ufficio di nullità e al contraddittorio (art. 101 c.p.c.) devono essere valutate nel contesto complessivo della decisione; talora sono assorbite quando la Corte decide per errori fondamentali di diritto che richiedono rinvio.
- In situazioni analoghe, il professionista che abbia esercitato concretamente la difesa (sottoscrizione e deposito di atti processuali) ha argomenti forti per far valere l'esistenza del contratto di patrocinio anche in assenza di una procura formalmente perfezionata con atto amministrativo separato.
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