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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1735/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 1093/2019 che aveva ritenuto che Claudia Bozza avesse tacitamente accettato le eredità dei genitori (Evaristo Bozza e Gemma Tomasi) e aveva dichiarato inefficaci le accettazioni effettuate dai figli Crivello; la vicenda nasce da un pignoramento immobiliare promosso da Banca del Piemonte su immobili ritenuti ascritti agli eredi e da procedimenti connessi (actio interrogatoria ex art. 481 c.c., istanze ex art. 524 c.c., opposizione ex art. 619 c.p.c.). I ricorrenti deducono, fra l'altro, violazione di norme su accertamento dell'accettazione, preclusione per effetto di giudicati esterni (effetto dell'actio interrogatoria e relativa autorizzazione dei creditori), termini per l'esercizio delle azioni e vizi nella valutazione probatoria e nell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Claudia Bozza sia il ricorso incidentale di Cristina e Francesco Crivello. Ha rilevato l'ammissibilità del ricorso incidentale (proposto tempestivamente), ha affermato che il procedimento ex art. 481 c.c. (actio interrogatoria) e le correlate autorizzazioni ex art. 524 c.c., ove intervenute, non impediscono a altri creditori di promuovere autonomo giudizio volto ad accertare una pregressa accettazione tacita dell'eredità; ha richiamato il principio semel heres semper heres: l'acquisto della qualità di erede, se antecedente, rende inefficace una successiva perdita del diritto di accettare. La Corte ha quindi confermato che l'accertamento dell'accettazione tacita operato da Intesa Sanpaolo era compatibile e precludeva le pretese rivendicative dei figli Crivello; ha condannato i ricorrenti alle spese di giudizio in favore di Intesa Sanpaolo e di Siena NPL 2018 S.r.l., compensando le spese tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • art. 481 cod. civ.

    Procedimento actio interrogatoria: l'inerzia che ne deriva è equiparata a rinunzia ai fini del diritto dei creditori ad agire, ma non produce di per sé un accertamento idoneo a costituire giudicato sulla mancata acquisizione della qualità di erede; dunque non impedisce ad altro creditore, non parte nel procedimento, di promuovere autonomo accertamento sulla pregressa accettazione tacita.

  • art. 524 cod. civ.

    Consente al creditore di impugnare la rinuncia del chiamato all'eredità e di essere autorizzato ad accettare in sua vece; la Corte ha chiarito che l'autorizzazione riconosciuta al creditore non equivale a un accertamento definitivo sull'inesistenza di una precedente accettazione tacita dell'erede.

  • art. 480 cod. civ.

    Termine per l'accettazione dell'eredità: la Corte ha rilevato il ruolo del termine ai fini dell'azione dei creditori ma ha sottolineato che lo spirare del termine produce perdita del diritto di accettare solo se non sia già intervenuta una precedente acquisizione della qualità di erede.

  • principio semel heres, semper heres

    Principio cardine richiamato dalla Corte: l'accettazione dell'eredità è irrevocabile; una successiva rinuncia o la perdita del diritto di accettare non retroagisce per sottrarre la qualità di erede già acquisita.

  • art. 619 cod. proc. civ.

    Opposizione all'esecuzione: la Corte ha confermato l'infondatezza dell'opposizione dei Crivello quando l'accertamento di qualità di erede a favore dell'esecutata era stato giudizialmente riconosciuto in capo a terzi creditori (Intesa) o comunque risultava incompatibile con la pretesa rivendicativa.

  • art. 2650, comma 2, cod. civ.

    Effetto retroattivo della trascrizione: la Corte ha ricordato che la continuità delle trascrizioni può essere ripristinata con efficacia retroattiva e che la vendita forzata senza trascrizione non è automaticamente nulla ma suscettibile di azioni (evizione).

  • art. 2921 cod. civ.

    Evizione: la vendita forzata eseguita senza trascritta accettazione può esporre a conseguenze di evizione, come indicato dalla giurisprudenza citata dalla Corte.

  • artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.

    Regole sul deposito e cancelleria degli atti d'impugnazione: la Corte ha valutato e dichiarato inammissibili impugnazioni collaterali ove previste dalle norme procedurali, con specifico riferimento all'ammissibilità dei ricorsi incidentali.

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 5)

    Motivi di cassazione: la Corte ha valutato i motivi ex art. 360 e ha dichiarato inammissibili alcuni censure (specie quelle che chiedono rivalutazione del fatto/prove o denuncianti 'errore sul fatto') e ha rigettato i motivi di diritto ritenuti infondati.

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Memorie e discussione in cassazione: utilizzata nel procedimento e nelle memorie dalle parti e dal P.G.; la Corte ne riferisce l'uso processuale.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater, art. 1-bis)

    Contributo unificato: la Corte ha disposto l'applicazione delle norme sul contributo unificato dovuto per i ricorsi, nelle misure indicate.

Massime di principio

  • L'inerzia nel procedimento ex art. 481 c.c. (actio interrogatoria) può comportare la perdita del diritto di accettare l'eredità, ma non cancella retroattivamente una qualità di erede già effettivamente acquisita: se l'accettazione è intervenuta anteriormente, prevale il principio semel heres semper heres.
  • Un creditore che non ha partecipato al procedimento ex art. 481 c.c. può comunque promuovere un autonomo giudizio per accertare una pregressa accettazione tacita dell'eredità; la presenza di un'ordinanza di autorizzazione dei creditori ex art. 524 c.c. non costituisce automatico ostacolo logico-giuridico a tale azione.
  • La vendita forzata di beni di provenienza ereditaria non è automaticamente nulla se al momento del pignoramento manca la trascrizione dell'accettazione: la tutela passa attraverso l'accertamento della titolarità (anche con possibili azioni di evizione) e il ripristino della continuità delle trascrizioni con efficacia retroattiva ex art. 2650 c.c.
  • In materia di esecuzione immobiliare, per contestare vizi dell'ordinanza di vendita è il rimedio specifico dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.; contestazioni tardive o mal dirette rischiano di essere inammissibili o inefficaci.
  • In Cassazione i motivi che richiedono una rivalutazione del fatto o che consistono in un 'errore di lettura' dei documenti sono spesso inammissibili: le questioni probatorie e la valutazione delle prove restano prerogativa del giudice di merito salvo vizi di diritto.
  • Nel sistema degli impugnatori la regola dell'unicità del processo di impugnazione fa sì che ricorsi successivi contro la stessa sentenza si trasformino in impugnazioni incidentali; la tempestività rispetto ai termini (anche considerando sospensioni normative) è essenziale per l'ammissibilità.
  • Quando si verifica una sovrapposizione di interessi (es. più creditori, intervenuti o cessionari), l'accertamento giudiziale sulla qualità di erede ha efficacia anche nei confronti dei terzi coinvolti nella medesima controversia (effetto della res iudicata), salvo differenti pronunce di merito o di legittimità.

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