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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1624/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La CONSOB impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva annullato la sanzione irrogata a Montecristo ai sensi dell'art. 187‑quinques TUF, sostenendo che tale norma non fosse applicabile quando l'illecito di abuso di informazioni privilegiate riguardasse strumenti finanziari negoziati esclusivamente in un mercato regolamentato di altro Stato membro (qui Euronext Paris). La CONSOB deduceva invece che l'art. 187‑quinques risponde testualmente e sistematicamente a tutti gli illeciti del capo (compreso l'art. 187‑bis) e che gli artt. 180 e 182 TUF includono espressamente gli strumenti negoziati in mercati regolamentati di altri Paesi UE, per cui la responsabilità dell'ente sussiste anche per condotte riguardanti mercati UE diversi da quello italiano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale della CONSOB, ritenendo fondata l'interpretazione che estende l'applicabilità dell'art. 187‑quinques alle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate concernenti strumenti negoziati in mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea. Ha quindi cassato la decisione della Corte d'appello nella parte relativa all'annullamento della sanzione ai sensi dell'art. 187‑quinques e, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione di Montecristo avverso l'applicazione di tale sanzione. Il ricorso incidentale di Montecristo è stato dichiarato assorbito. Le spese di legittimità sono compensate; le spese di merito compensate per metà e la restante metà (liquidata in euro 10.170,00 oltre accessori) è posta a carico di Montecristo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF) art. 187‑quinques

    L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio …

    La Corte ha interpretato l'art. 187‑quinques come applicabile a tutti gli illeciti del capo (tra cui l'art. 187‑bis), senza limitazione territoriale alle sole negoziazioni in Italia; la responsabilità dell'ente sussiste quando l'illecito è commesso nell'interesse o a vantaggio della società.

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF) art. 180

    Per 'strumento finanziario' si intende, tra l'altro, quello oggetto di negoziazione "in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea" (comma 1, lett. a, n. 1).

    L'art. 180 definisce la nozione di strumento finanziario includendo quelli negoziati in mercati regolamentati di altri Stati membri, supportando l'applicabilità delle norme antabuso anche quando il mercato non è italiano.

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF) art. 187‑bis

    L'art. 187‑bis punisce l'abuso di informazioni privilegiate; la Corte ritiene che l'art. 187‑quinques debba coprire tutte le condotte punibili a titolo di 187‑bis, per cui il fatto presupposto può riguardare mercati regolamentati UE diversi dall'Italia.

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF) art. 182

    L'art. 182, nel rinviare l'applicabilità di alcune disposizioni agli illeciti concernenti strumenti negoziati in Italia o in altro Paese UE, non deve essere letto come esclusivo rispetto all'art. 187‑quinques; la Corte ha ritenuto la mancata menzione non dirimente.

  • Regolamento UE n. 596/2014

    Il Regolamento ha uniformato a livello UE le norme sul market abuse; la Corte ha osservato che tale regolamentazione e le successive modifiche rilevano per l'interpretazione sistematica ma non incidono retroattivamente sui fatti anteriori alla loro applicazione.

  • Direttiva 2003/6/CE e legge n. 62/2005 (art. 9)

    La direttiva e il recepimento nazionale (legge 62/2005) sono richiamati come fondamento della responsabilità degli enti per abusi di mercato e giustificano un'interpretazione estensiva coerente con l'obiettivo comunitario di contrasto dell'abuso di informazioni privilegiate.

  • d.lgs. n. 107/2018 (modifica art. 187‑quinques)

    La riscrittura successiva dell'art. 187‑quinques ha esplicitato riferimenti a norme UE (Regolamento 596/2014), ma la Corte ha ritenuto che la necessità della modifica non precluda l'interpretazione favorevole già possibile con il testo previgente.

  • legge n. 689/1981 art. 1, comma 2

    Richiamata dalla parte resistente per esigenze di tassatività delle fattispecie sanzionatorie; la Corte ha ritenuto compatibile l'interpretazione estensiva con il principio di legalità, dato il coordinamento testuale tra le norme richiamate.

  • art. 91 codice di procedura civile

    Invocato nel ricorso incidentale in relazione alle spese: la questione è stata dichiarata assorbita dall'accoglimento del ricorso principale.

Massime di principio

  • La responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 187‑quinques sussiste quando l'illecito di abuso di informazioni privilegiate (art. 187‑bis) è compiuto nell'interesse o a vantaggio della società, indipendentemente dal fatto che lo strumento sia negoziato in Italia o in altro mercato regolamentato UE.
  • Per valutare la territorialità e l'ambito di applicazione delle norme antabuso occorre leggere in coordinamento art. 187‑quinques con gli artt. 180 e 182 TUF, che definiscono la nozione di strumento finanziario includendo mercati regolamentati UE.
  • L'interpretazione delle norme nazionali deve tenere conto dell'obiettivo delle direttive e dei regolamenti UE in materia di market abuse: una lettura che ostacoli l'efficacia della normativa comunitaria è da evitare.
  • La modifica legislativa successiva (es. d.lgs. n.107/2018 o l'introduzione del Regolamento UE 596/2014) può chiarire espressamente ciò che già è desumibile per coordinamento sistematico delle norme, ma non rende automaticamente inapplicabili le interpretazioni coerenti del testo previgente.
  • In giudizio, l'ente può essere chiamato a rispondere non per mera estensione della responsabilità penale/amministrativa dell'agente, ma per una colpa organizzativa o per il fatto che l'illecito è stato compiuto nel suo interesse/vantaggio: va quindi valutata la prova del nesso di interesse/vantaggio e dell'eventuale carenza organizzativa.
  • Nelle controversie sul market abuse è essenziale controllare la data dei fatti rispetto all'entrata in vigore di norme o regolamenti UE per valutare eventuali questioni di applicazione temporale.
  • Sul piano processuale, la Corte di Cassazione può decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; le spese possono essere compensate parzialmente o integralmente in ragione della novità della questione.

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