Cassazione Civile, Ordinanza n. 12600/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 16 dicembre 2013 tra una società e un professionista avente ad oggetto un incarico di verifica e regolarizzazione catastale e urbanistica di immobili. Nel contratto era inserita una clausola compromissoria e la lite è stata incardinata in arbitrato. Il collegio arbitrale, con lodo definito "non definitivo", ha esaminato in via pregiudiziale la validità della clausola compromissoria, anche alla luce della dedotta mancanza di procedura di evidenza pubblica e della questione dell'organo competente ad amministrare l'arbitrato, respingendo le eccezioni di nullità/incompetenza e fissando la prosecuzione del giudizio. La società ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello sostenendo che, in realtà, il provvedimento avesse natura di lodo parziale immediatamente impugnabile perché avrebbe inciso sul merito del rapporto e avrebbe esaminato il contratto nel suo complesso; in subordine ha dedotto motivazione apparente. La Corte d'appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ritenendo il lodo non definitivo. In Cassazione la società ha articolato due motivi: violazione/falsa applicazione dell'art. 827, comma 3, c.p.c. per erronea qualificazione del lodo come non definitivo, e nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione in ordine a tale qualificazione. Il controricorrente ha resistito, sostenendo anche l'esistenza di preclusioni e di un preteso giudicato sulla competenza arbitrale, oltre all'accettazione della competenza arbitrale per fatti concludenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate e inammissibili le censure. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., è immediatamente impugnabile solo il lodo parziale che definisce in tutto o in parte il giudizio su una o più domande, mentre non lo è il lodo che decide soltanto questioni pregiudiziali o preliminari senza definire il giudizio arbitrale. Ha qualificato la questione sulla validità della clausola compromissoria e sulla potestas iudicandi degli arbitri come questione pregiudiziale di rito, e ha escluso che il lodo avesse deciso il merito di domande di condanna o di accertamento dell'inadempimento. Ne è conseguito il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese in favore del difensore del resistente antistatario.
Norme richiamate
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo
La immediata impugnabilità dipende non dalla natura di rito o di merito della questione trattata, ma dal fatto che il lodo definisca in tutto o in parte il giudizio su una o più domande; se decide solo questioni preliminari o pregiudiziali senza definire il giudizio, è lodo non definitivo e non è autonomamente impugnabile.
È richiamato per la dedotta nullità della clausola compromissoria, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché la questione resta pregiudiziale rispetto all'impugnabilità del lodo.
È menzionato in relazione all'autonomia della clausola compromissoria e alla tesi secondo cui il collegio avrebbe esaminato il contratto nel suo complesso; la Corte non accoglie tale impostazione ai fini dell'immediata impugnabilità.
art. 241, comma 1, d.lgs. n. 163/2006
È richiamato come parametro normativo addotto dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola compromissoria in mancanza dei requisiti richiesti per l'arbitrato nei contratti pubblici.
È richiamato come ulteriore norma invocata per sostenere che la clausola doveva contenere la preventiva autorizzazione dell'organo competente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma sul vizio di violazione di legge invocata per denunciare l'erronea applicazione dell'art. 827, comma 3, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È invocato per la nullità della sentenza/procedimento per motivazione apparente o omessa.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ritenuta dalla ricorrente solo apparente.
È richiamato in tema di sufficienza della motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È menzionato dalla ricorrente per censurare l'omesso esame o la motivazione apparente; la Corte esclude il vizio.
È richiamato dalla Corte per qualificare come inammissibile il ricorso in ragione della conformità della decisione impugnata ai principi consolidati di legittimità.
È richiamato per analogia nella definizione del lodo parziale, che decide una o alcune domande senza definire l'intero giudizio.
È richiamato per il confronto con la sentenza non definitiva, ma la Corte ribadisce che la nozione non coincide con quella di lodo parziale.
È evocato dalla ricorrente per sostenere che la questione di nullità del contratto sarebbe stata elevata a domanda autonoma con efficacia di giudicato.
È citato in relazione al ricorso al presidente del tribunale per la nomina dell'arbitro.
Massime di principio
- Nel giudizio arbitrale il lodo è immediatamente impugnabile solo quando abbia definito, in tutto o in parte, una o più domande del merito; se invece si limita a risolvere questioni pregiudiziali o preliminari senza chiudere il giudizio, è un lodo non definitivo e l'impugnazione va proposta solo con il lodo finale.
- La questione relativa all'esistenza o validità della clausola compromissoria e alla competenza/potestas iudicandi degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, perché attiene alla verifica di chi sia il giudice della controversia e non al merito delle domande sostanziali.
- Ai fini dell'art. 827, comma 3, c.p.c., non è decisiva la qualificazione formale data dagli arbitri al provvedimento, ma il suo contenuto effettivo; tuttavia la sostanza va intesa come effettiva definizione di domande, non come semplice trattazione di questioni incidentali.
- La motivazione non è apparente quando la sentenza di merito richiami correttamente il quadro giurisprudenziale e applichi in modo coerente il criterio distintivo tra lodo parziale e lodo non definitivo.
- L'eventuale esame incidentale della validità del contratto, compiuto solo per verificare la validità della clausola compromissoria, non trasforma il lodo in decisione di merito immediatamente impugnabile se non vi sia una definizione sostanziale di domande.
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