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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06483/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario e da conti di finanziamento collegati, nel quale la società correntista aveva agito per l'accertamento della nullità di alcune clausole e per la ripetizione degli addebiti ritenuti indebiti, in particolare anatocismo, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, dichiarando illegittimi vari addebiti e condannando la banca alla restituzione di una somma rilevante; la Corte d'appello, con sentenza non definitiva, aveva accolto parzialmente l'appello della banca riducendo l'importo dovuto e aveva rigettato l'appello incidentale della correntista, ordinando poi una c.t.u. suppletiva e, con sentenza definitiva, rideterminando ulteriormente la somma dovuta dalla banca. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, censurando: la mancata considerazione di pattuizioni scritte sugli interessi attivi e l'erronea ricostruzione contabile; la violazione dell'onere della prova in tema di ripetizione dell'indebito; l'applicazione dei soli tassi legali e il criterio di calcolo degli interessi sui conti-finanziamento; l'esclusione delle commissioni di massimo scoperto e la declaratoria di prescrizione; l'ultrapetizione per avere la Corte rilevato d'ufficio la nullità di clausole sulle spese; nonché la nullità della c.t.u. per documentazione incompleta e per limitazioni al contraddittorio tecnico. La società correntista e uno dei fideiussori hanno proposto ricorso incidentale, deducendo a loro volta la violazione delle regole sulla prescrizione e contestando l'esclusione dell'esistenza di un affidamento di fatto e la validità della c.t.u. suppletiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso principale era tardivo quanto alla sentenza non definitiva, perché non era stata formulata riserva di impugnazione differita e la sentenza non definitiva non era stata impugnata nei termini ordinari; da ciò ha tratto anche l'inammissibilità dell'impugnazione contro la sentenza definitiva, in quanto logicamente dipendente dalla prima. Ha poi dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale, ritenendo le censure in parte volte a una nuova valutazione dei fatti e, in parte, prive di autosufficienza o comunque infondate rispetto ai principi consolidati sulla prova dell'apertura di credito e sulla prescrizione delle rimesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto tardiva l'impugnazione della sentenza non definitiva della Corte d'appello, non essendo stata proposta nei termini ordinari né accompagnata da riserva di impugnazione differita; tale inammissibilità ha travolto anche il ricorso avverso la sentenza definitiva, che dipendeva logicamente dalla prima. Il ricorso incidentale è stato parimenti dichiarato inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava una diversa valutazione dei fatti, pur in presenza del consolidato principio secondo cui, in tema di prescrizione della ripetizione dell'indebito bancario, il correntista deve provare la natura ripristinatoria delle rimesse, pur potendo il giudice valorizzare la prova ritualmente acquisita dell'apertura di credito; il secondo motivo è stato inammissibile perché pretendeva di sovvertire l'accertamento di merito sull'assenza di un fido; il terzo è stato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata specifica allegazione della decisività dei documenti asseritamente mancanti. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    evocato come parametro di censura per pretesa ultrapetizione e per omessa considerazione di domande o eccezioni, ma non accolto.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette al riesame del merito.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato in relazione alla c.t.u.; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle doglianze per difetto di autosufficienza.

  • art. 132, n.4, c.p.c.

    invocato come vizio di motivazione/nullità della sentenza, ma le censure sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 198 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare la c.t.u. e il contraddittorio tecnico.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella ripetizione dell'indebito bancario e nella prova delle poste indebite; la Corte ha ribadito il principio secondo cui grava sul correntista la prova della natura ripristinatoria delle rimesse.

  • art. 1284 c.c.

    richiamato in tema di interessi ultralegali e sostituzione con il tasso legale in mancanza di valida pattuizione scritta.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    evocato per la sostituzione automatica delle clausole nulle con la disciplina legale degli interessi.

  • art. 117 TUB

    richiamato quale norma sulla forma scritta e sull'indeterminatezza delle clausole sugli interessi nei contratti bancari; la Corte ha ribadito il principio della necessaria stipulazione per iscritto dell'apertura di credito, salvo che sia già prevista nel contratto di conto corrente nel modo consentito dalla disciplina di settore.

  • art. 161, comma 6, d.lgs. 385/1993

    richiamato per l'irretroattività della disciplina sulla nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse.

  • art. 340 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla riserva facoltativa di impugnazione della sentenza non definitiva e sui termini per impugnarla.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 327 c.p.c. per i termini di impugnazione della sentenza non definitiva.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il termine lungo di impugnazione applicabile, nella specie, alle cause introdotte prima della riforma del 2009.

  • art. 129 disp. att. c.p.c.

    richiamato per affermare che gli effetti della riserva d'impugnazione non sono ontologicamente connessi alla sentenza definitiva.

  • art. 127, comma 2, d.lgs. 385/1993

    richiamato nella parte in cui si afferma che la nullità della forma può non essere fatta valere dal correntista o dai suoi aventi causa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato, ma il testo disponibile si interrompe prima della completa statuizione.

Massime di principio

  • La sentenza non definitiva va impugnata nei termini ordinari di legge; la mancata formulazione della riserva di impugnazione differita comporta la decadenza dall'impugnazione differita, ma non esonera dall'onere di impugnare tempestivamente secondo le regole generali.
  • Nel sistema della riserva facoltativa di impugnazione, la sentenza non definitiva non diventa impugnabile oltre i termini ordinari solo perché successivamente sia stata pronunciata la sentenza definitiva: i due provvedimenti restano autonomamente soggetti ai rispettivi termini di impugnazione.
  • In tema di ripetizione dell'indebito bancario e prescrizione, grava sul correntista l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse contestate; il giudice, tuttavia, deve valorizzare la prova ritualmente acquisita dell'esistenza di un'apertura di credito, se emergente dagli atti.
  • L'apertura di credito, per essere opponibile e rilevare ai fini della qualificazione delle rimesse, deve risultare da valida pattuizione scritta, salvo che sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente secondo la disciplina di settore.
  • Le censure che contestano l'operato del consulente tecnico d'ufficio o la ricostruzione del saldo bancario sono inammissibili se risolte in una richiesta di nuova valutazione del merito o se non sono sorrette da specifiche allegazioni sulla decisività dei documenti asseritamente ignorati.
  • La deduzione di nullità della consulenza tecnica richiede una puntuale indicazione del provvedimento che avrebbe imposto modalità diverse di svolgimento, dei documenti mancanti e della loro concreta decisività; in difetto, la censura difetta di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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