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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16170/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

Una persona fisica ha agito per il risarcimento dei danni subiti in un sinistro verificatosi presso la propria vetreria, mentre due dipendenti della società semplice, nello scaricare una cassa di vetri senza appoggiarla preventivamente sul cavalletto di sostegno, ne avrebbero provocato la caduta con ribaltamento del cavalletto e dei vetri, cagionando gravi lesioni. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno accolto la domanda risarcitoria e condannato la società al pagamento di una somma a titolo di danno. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del principio di libera valutazione della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero attribuito erroneamente prevalenza alla ricostruzione dei carabinieri e a un teste, trascurando invece una presunta confessione stragiudiziale dell'attore e le deposizioni degli operai; 2) violazione dell'art. 2049 c.c., assumendo che la responsabilità fosse stata affermata senza corretta applicazione dei presupposti della responsabilità dei padroni e committenti; 3) violazione degli artt. 1176, 1227 e 2050 c.c., contestando la mancata prova del caso fortuito e del concorso colposo del danneggiato; 4) violazione dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 111 Cost., per avere la Corte territoriale motivato in modo apodittico il nesso di occasionalità necessaria tra mansioni dei dipendenti ed evento dannoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui chiedevano una nuova valutazione del materiale istruttorio, perché il giudizio di legittimità non consente di rivalutare le prove e la scelta delle fonti del convincimento spetta al giudice di merito. Ha poi escluso che la dichiarazione resa dal danneggiato ai carabinieri integrasse una confessione stragiudiziale con valore di prova legale, trattandosi di dichiarazione resa a un terzo e liberamente apprezzabile. Ha inoltre rilevato la novità di alcune doglianze introdotte solo in memoria. Quanto al caso fortuito e al concorso colposo, ha affermato che la condotta del danneggiato allegata dalla società non era idonea a interrompere il nesso causale, anche perché le risultanze di merito avevano accertato che le balle di vetro dovevano essere immagazzinate su cavalletti idonei a impedirne il ribaltamento. Infine, ha confermato la correttezza dell'applicazione dell'art. 2049 c.c., ribadendo che è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra incombenze affidate al dipendente e fatto dannoso. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    usato per denunciare vizi processuali e di motivazione apparente

  • art. 116 c.p.c.

    la confessione stragiudiziale resa a un terzo non ha valore di prova legale ed è liberamente valutabile

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non decisivo nel caso concreto

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    il giudice deve esaminare d'ufficio l'incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato, ma la sua ricorrenza è apprezzamento di fatto

  • art. 2049 c.c.

    la responsabilità del datore di lavoro per fatto del dipendente richiede il rapporto di occasionalità necessaria, non un nesso causale diretto in senso stretto

  • art. 2050 c.c.

    richiamato in relazione alla prova liberatoria del caso fortuito e alla necessità di adottare tutte le misure idonee a evitare il danno

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione, ma la doglianza è stata respinta

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente deve emergere dal testo della sentenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per i limiti della memoria

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme preclude la censura ex art. 360, n. 5, e opera anche rispetto a doglianze di travisamento della prova

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato solo nella prospettazione della ricorrente sulla mancata contestazione del verbale

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato solo nella prospettazione della ricorrente sulla mancata contestazione del verbale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché la selezione e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito.
  • La confessione stragiudiziale resa a un terzo non costituisce prova legale e può essere liberamente apprezzata dal giudice, con motivazione non sindacabile in cassazione se adeguata.
  • In presenza di "doppia conforme" di merito, operano le preclusioni previste dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. alla deduzione di censure di vizio motivazionale e, secondo l'impostazione seguita dalla Corte, anche alle doglianze di travisamento della prova.
  • Ai fini della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. non occorre un nesso causale diretto tra mansioni e evento, essendo sufficiente che le incombenze affidate al dipendente abbiano reso possibile o agevolato il comportamento dannoso mediante un rapporto di occasionalità necessaria.
  • La prova liberatoria nei casi di attività pericolose richiede la dimostrazione positiva di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno; non basta allegare di non aver violato norme o regole di prudenza.
  • Il fatto colposo del danneggiato rileva solo se interrompe in modo certo il nesso causale; se si inserisce in una situazione di pericolo creata o non eliminata dall'agente, può non valere come caso fortuito o causa esclusiva dell'evento.
  • La deduzione di una violazione processuale o motivazionale non può essere introdotta per la prima volta in memoria, perché la memoria ex art. 380-bis c.p.c. può solo illustrare motivi già proposti.
  • Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo se emerge immediatamente dal testo della sentenza impugnata, senza necessità di confronto con il fascicolo di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità dei genitori e precettoriImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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