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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26258/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società aveva notificato un atto di precetto a due soggetti per il pagamento di somme dovute in forza di un titolo esecutivo giudiziale, successivamente azionato anche in via esecutiva. I destinatari avevano proposto opposizione contestando, in particolare, il criterio di calcolo degli interessi sulle somme dovute: sostenevano che, detratto un acconto non computato, dovessero applicarsi gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. e non quelli invocati dalla creditrice sulla base del d.lgs. n. 231 del 2002. Il tribunale aveva accolto l’opposizione per quanto di ragione e la corte d’appello aveva confermato la decisione, soprattutto sul punto degli interessi. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 113, 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per erronea interpretazione del titolo esecutivo quanto agli interessi moratori; 2) violazione delle stesse norme per mancata considerazione della natura di credito di valore, risarcitorio, e non di valuta; 3) violazione delle stesse norme per mancata considerazione del collegamento del credito a contratti di locazione commerciale e conseguente applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002; 4) violazione degli artt. 113, 118 disp. att. c.p.c., 1224 e 1284 c.c. e 111 Cost. per mancato riconoscimento degli interessi che sarebbero comunque dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 anche in presenza di una statuizione ritenuta generica nel titolo. La Corte non ha esaminato il merito dei motivi perché ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo la controversia qualificata come opposizione a precetto/opposizione all'esecuzione, con conseguente inapplicabilità della sospensione feriale dei termini; la ricorrente aveva essa stessa indicato la notificazione della sentenza il 7 luglio 2023 e del ricorso il 6 ottobre 2023, quindi oltre il termine breve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto che, trattandosi di opposizione a precetto e quindi di controversia esecutiva, non si applicasse la sospensione feriale dei termini; applicato il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, il ricorso notificato il 6 ottobre 2023 è risultato tardivo rispetto alla notifica della sentenza del 7 luglio 2023, come ammesso dalla stessa ricorrente. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come norma processuale asseritamente violata nella interpretazione del titolo esecutivo e nella valutazione degli interessi dovuti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come norma processuale asseritamente violata nella valutazione dei fatti e del contenuto del titolo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nei motivi come parametro della motivazione e dell’interpretazione del titolo esecutivo.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione agli interessi moratori dovuti sulle somme non pagate.

  • art. 1284 c.c.

    Evocato come criterio per la determinazione degli interessi ritenuti dovuti dalle parti opposte.

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    Richiamato dalla ricorrente come fonte degli interessi asseritamente applicabili al credito azionato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo come parametro del dovere di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a precetto e, più in generale, nelle controversie esecutive, non opera la sospensione feriale dei termini processuali, con conseguente applicazione del termine breve per impugnare se la sentenza è stata notificata.
  • Quando la parte ricorrente ammette in ricorso le date rilevanti di notificazione della sentenza e dell’impugnazione, il giudice di legittimità può fondare su tali dati l’accertamento della tardività per effetto dell’autoresponsabilità processuale.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della decisione impugnata, esso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • L’inquadramento processuale della controversia, come emergente dalla decisione impugnata e secondo il principio di apparenza, incide sul regime dei termini per proporre impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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