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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10324/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI relativi all'anno 2008 emessi dalla concessionaria per conto del comune. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto, con compensazione delle spese. I contribuenti avevano poi impugnato solo il capo sulle spese; successivamente la concessionaria aveva proposto un autonomo appello contro la medesima sentenza di primo grado. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che i due appelli avessero oggetti diversi, perché quello dei contribuenti riguardava le spese e quello della concessionaria l'imposta, escludendo così il giudicato esterno. In Cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione delle norme sul simultaneus processus e sulla riunione delle impugnazioni, lamentando l'omessa riunione e l'improcedibilità dell'appello della concessionaria; 2) violazione del giudicato interno ed esterno e del principio del ne bis in idem; 3) nullità della notificazione dell'appello della concessionaria e conseguente inammissibilità o decadenza dell'impugnazione; 4) omesso esame di documentazione e difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che, una volta proposta la prima impugnazione e notificata l'altrui impugnazione sulla stessa sentenza, la parte che voglia proporre un proprio gravame deve far emergere la contemporanea pendenza dei procedimenti per consentirne la riunione; in difetto, la seconda impugnazione diviene improcedibile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla concessionaria. I restanti motivi sono stati assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre le parti intimate sono state condannate in solido alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione di legge dedotta con il primo, secondo e terzo motivo

    utilizzato come parametro di deduzione dei vizi di legittimità

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    dedotto con il terzo motivo

    invocato per nullità processuale della notificazione dell'appello

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    dedotto con il quarto motivo

    invocato per omesso esame di documentazione e difetto di motivazione

  • art. 333 c.p.c.

    impugnazioni successive alla prima

    la parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione deve rendere nota la simultanea pendenza per consentire la riunione; in difetto la seconda impugnazione è improcedibile

  • art. 335 c.p.c.

    riunione delle impugnazioni separate avverso la medesima sentenza

    la riunione è funzionale al simultaneus processus; la mancata riunione non invalida la prima decisione ma rende improcedibile la seconda

  • art. 324 c.p.c.

    mancata rilevazione del giudicato interno ed esterno

    richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'efficacia preclusiva del giudicato

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato copre il dedotto e il deducibile entro i limiti oggettivi del processo

  • artt. 29, 54 e 59 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    in tema di processo tributario e impugnazioni

    richiamati dai ricorrenti per sostenere la disciplina della riunione e dell'inammissibilità/improcedibilità

  • artt. 61 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    combinato disposto per le impugnazioni tributarie

    la disciplina tributaria richiama la riunione delle impugnazioni separate contro la stessa sentenza

  • artt. 159, 160, terzo comma, 170 e 330 c.p.c.

    nullità della notificazione dell'appello

    richiamati dai ricorrenti per contestare la validità della notifica dell'appello della concessionaria

  • artt. 16, 17, 54 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    notificazioni e impugnazioni nel processo tributario

    invocati per sostenere la nullità o l'inefficacia dell'appello della controparte

  • art. 384 c.p.c.

    decidere nel merito senza rinvio

    la Corte ha deciso la causa nel merito perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • Quando contro la stessa sentenza sono proposte impugnazioni separate, la parte che abbia ricevuto notifica dell'altrui gravame e intenda proporre anche il proprio deve rendere possibile la conoscenza della contemporanea pendenza dei giudizi, così da consentire la riunione; in mancanza, la seconda impugnazione è improcedibile.
  • La mancata riunione delle impugnazioni non incide sulla validità della decisione resa sulla prima impugnazione, ma preclude l'esame del gravame successivo per effetto della decadenza dall'incidentalità prevista per le impugnazioni tardive o successive.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile entro l'oggetto del processo: si estende alle questioni che costituiscono il necessario antecedente logico-giuridico della pronuncia, anche se non espressamente affrontate.
  • Nel processo di legittimità, se la questione è definibile sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito, dichiarando l'improcedibilità o altra preclusione processuale rilevata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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