Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato con un unico motivo: censura della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (per i reati contestati: partecipazione ad associazione di tipo mafioso, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione illecito di stupefacenti) e alla "concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato". In particolare il ricorrente contestava: a) l'uso, nella motivazione dell'ordinanza di primo grado, della titolarità dell'immobile (una stalla in via Monterotondo) in capo alla madre come indizio a suo carico; b) l'insufficienza delle prove a carico in ordine alla tentata estorsione (le intercettazioni e il riconoscimento della vittima non basterebbero a delineare il suo apporto punibile); c) la mancata adeguata motivazione circa l'utilizzo del "metodo mafioso".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sintetica: le doglianze sono state ritenute generiche e aspecifiche rispetto all'ampia e dettagliata motivazione resa dal Tribunale di Catania; il ricorrente non ha specificamente contestato i passaggi decisivi su cui si fonda la gravità indiziaria (ovvero ha questionato elementi che il Tribunale non ha effettivamente valorizzato), e ha in pratica proposto una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, cosa non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto priva di interesse la censura relativa alla circostanza aggravante del "metodo mafioso" perché la sua eventuale esclusione non avrebbe inciso sulla legittimità o sulla durata della misura cautelare. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.).
Norme richiamate
norma richiamata per motivare il potere del Tribunale di confermare ordinanze "genetiche" anche per ragioni diverse da quelle indicate nell'originaria motivazione; la Corte osserva che il Tribunale poteva confermare l'ordinanza per motivi diversi da quelli espressi nel provvedimento impugnato
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
motivi di cassazione per vizi di motivazione
norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte applica il parametro richiesto ma ritiene le censure generiche o non specifiche
gravi indizi di colpevolezza
richiamato nella giurisprudenza e nella motivazione: la Corte precisa che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in cassazione solo per violazione di norme o per mancanza/manifesta illogicità della motivazione
richiamato per il principio che le esigenze cautelari devono essere adeguatamente motivate; la Corte verifica che il Tribunale abbia dato conto delle esigenze cautelari e ritiene la contestazione generica
art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.
applicazione di criteri in caso di reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis
applicato per spiegare che, dato che all'indagato sono contestati reati fra quelli elencati, l'ordinanza può utilizzare specifici criteri (terzo periodo) e che la rimozione di una circostanza aggravante non avrebbe inciso sulla scelta della misura
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
richiamato per ritenere applicabili regole specifiche di scelta della misura cautelare quando sono contestati reati gravi come 416-bis o reati in materia di stupefacenti
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
termini di durata della custodia cautelare (richiamato)
richiamato unitamente ad art. 303 per spiegare che i reati contestati rientrano tra quelli per i quali si applicano particolari termini di durata della custodia; perciò l'esclusione di una circostanza aggravante non avrebbe alterato i termini applicabili
art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen.
richiamo ai termini di durata della custodia cautelare
collegato agli artt. 407 e 275 per giustificare l'irrilevanza pratica dell'eventuale esclusione della circostanza aggravante
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
condanna alle spese processuali
norma che autorizza la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte la applica condannando il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda
associazione di tipo mafioso
violazione contestata tra gli imputi; la presenza di tale contestazione attiva l'applicabilità di regole speciali per le misure cautelari (richiamate negli altri articoli)
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
reato contestato e rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni speciali sui tempi e sui criteri di custodia cautelare
Massime di principio
- In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la presenza di vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), ma non può rivedere la valutazione di merito dei fatti né riqualificare l'attendibilità delle prove.
- Le censure generiche o che non individuano passaggi motivazionali specifici sono inammissibili: il ricorrente deve indicare in modo puntuale quale passaggio logico o normativo sarebbe viziato.
- Contestare la rilevanza di un elemento probatorio che il giudice di merito non ha effettivamente valorizzato rende la censura aspecifica e improduttiva.
- La doglianza relativa alle circostanze aggravanti può essere priva di interesse quando l'eventuale esclusione della circostanza non inciderebbe sulla legittimità, sulla scelta o sulla durata della misura cautelare applicata.
- Per sostenere l'insussistenza dei gravi indizi bisogna dimostrare violazioni specifiche di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione delle stesse risultanze.
- Elementi come il riconoscimento della vittima e intercettazioni che documentano l'organizzazione dell'azione possono essere ritenuti dal giudice di merito idonei a fondare la gravità indiziaria per reati quali la tentata estorsione.
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