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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31242/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia riguarda un villino acquistato nel 1973 con un'operazione fiduciaria: secondo il resistente, egli aveva fornito la provvista per l'acquisto e aveva fatto intestare l'immobile al cognato, che avrebbe dovuto ritrasferirglielo. In un primo momento il giudice di rinvio aveva riconosciuto la validità dell'azione ex art. 2932 c.c. proposta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e, sulla base di plurimi elementi probatori, aveva disposto il trasferimento dell'immobile dagli eredi dell'intestatario formale al resistente. Le ricorrenti impugnano tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 1362 e ss. c.c., sostenendo che la scrittura privata del 2.7.1992 avrebbe modificato gli accordi originari in senso incompatibile con il trasferimento richiesto dal resistente, poiché prevedeva un diverso assetto negoziale, cioè il trasferimento del bene dal resistente al cognato a prezzo oneroso. A loro dire, il titolo avrebbe escluso il trasferimento coattivo invocato dal resistente; inoltre il giudice di merito avrebbe svalutato il principio di conservazione del contratto e la portata letterale dell'accordo del 1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui la scrittura del 2.7.1992 non poteva impedire il trasferimento ex art. 2932 c.c. richiesto dal resistente, perché quel preliminare prevedeva un assetto incompatibile e giuridicamente non attuabile: il bene era già intestato, seppur fiduciariamente, al soggetto che risultava promissario acquirente, e il contratto che pretendeva di trasferire il bene da chi non era proprietario a chi già lo era risultava nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto. La Cassazione ha inoltre affermato che non era consentito alle ricorrenti sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle scritture private e che la censura non rispettava i canoni di specificità richiesti per la violazione dei criteri ermeneutici. Conseguentemente, oltre al rigetto, le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e alle ulteriori somme previste dalla decisione.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva è ammissibile solo se il trasferimento richiesto non risulta escluso dal titolo; nel caso concreto la scrittura del 2.7.1992 non costituiva un titolo idoneo a impedire il trasferimento domandato, perché era giuridicamente nulla e quindi improduttiva di effetti.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve muovere dai criteri legali di ermeneutica; il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una propria lettura delle scritture a quella del giudice di merito.

  • art. 1367 c.c.

    Il principio di conservazione ha natura sussidiaria e non può essere utilizzato per attribuire efficacia a un contratto che risulti nullo per impossibilità giuridica del suo oggetto.

  • artt. 1346 e 1418 c.c.

    La prestazione impossibile ab origine per impedimento giuridico determina nullità del contratto; nella specie il preliminare del 2.7.1992 era nullo perché prevedeva un trasferimento incompatibile con la già avvenuta intestazione del bene.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione non è consentita la produzione di documenti o atti estranei ai limiti di legge, come la nota dottrinale depositata dalle ricorrenti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte richiama la procedura camerale e la proposta di definizione anticipata, che ha anticipato l'esito di inammissibilità poi non condiviso integralmente ma sostanzialmente confermato nel rigetto.

  • art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.

    In ragione della reiezione del ricorso, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • L'azione ex art. 2932 c.c. è esperibile solo quando il titolo negoziale non escluda il trasferimento richiesto; se il titolo invocato è nullo o giuridicamente incompatibile con l'effetto traslativo, esso non può precludere la tutela specifica.
  • Nel giudizio di legittimità la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali non può essere dedotta con una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative del medesimo atto: occorre indicare specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo il giudice se ne sia discostato.
  • Il principio di conservazione del contratto opera in via sussidiaria e non consente di sanare un negozio nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto o di attribuirgli un significato incompatibile con il suo tenore letterale complessivo.
  • Quando il giudice di merito fonda la propria decisione su plurimi elementi probatori e su una plausibile ricostruzione del regolamento negoziale, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito.
  • In presenza di ricorso infondato, possono conseguire la condanna alle spese e le ulteriori statuizioni sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e dalla disciplina del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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