Cassazione Penale, Ordinanza n. 13758/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di hashish a fini di spaccio e cessione di parte della sostanza. Con un unico motivo deduceva erronea applicazione della legge penale, lamentando: 1) il mancato inquadramento del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) l'eccessivo aumento di pena applicato per la continuazione. La Corte rilevava che la decisione di merito aveva fondato l'accertamento del traffico/spaccio su intercettazioni telefoniche e su osservazioni dirette dei militari operanti, e che le doglianze di ricorso riproponevano sostanzialmente quelle già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse motivato in modo congruo sia sull'esclusione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, valorizzando una pluralità di indici convergenti (quantità della sostanza, consapevolezza di rifornire una piazza di spaccio, particolare offensività della condotta), sia sul diniego delle attenuanti generiche, evidenziando l'assenza di elementi positivi specificamente dedotti dalla difesa, sia sull'aumento per continuazione, giudicato irrisorio e adeguatamente giustificato. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice contestata per detenzione di hashish a fini di spaccio e cessione della sostanza; la Corte ne conferma l'applicazione alla luce degli elementi fattuali accertati in merito all'attività di spaccio.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie di lieve entità è esclusa non per il solo dato quantitativo, ma per la valutazione complessiva di più indici, tra cui la piena consapevolezza di rifornire una piazza di droga e la particolare offensività della condotta.
Richiamato per spiegare che le attenuanti generiche presuppongono una valutazione di elementi positivi non già specificamente contemplati e da apprezzare nella commisurazione della pena.
Le attenuanti generiche non sono una concessione benevola, ma richiedono elementi positivi; il giudice di merito deve motivare nei limiti sufficienti a far emergere la valutazione sulla gravità del fatto e sulla personalità del reo.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Disposizione quadro in materia di detenzione e cessione di stupefacenti, richiamata quale base della contestazione e del vaglio sull'ipotesi lieve.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo pedissequo censure già formulate in appello e già motivate dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
- L'esclusione della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti non può fondarsi sul solo dato quantitativo, dovendo il giudice valutare complessivamente tutti gli indici rilevanti, tra cui modalità della condotta, consapevolezza del rifornimento e offensività concreta.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato e possono essere negate in assenza di elementi positivi specificamente allegati e valutabili; non è necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.
- Il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche richiamando l'assenza di circostanze favorevoli e gli elementi ostativi di maggiore rilevanza, purché la motivazione consenta di comprendere l'adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- Un aumento di pena per continuazione, se contenuto e congruamente motivato, non è censurabile in cassazione mediante mere contestazioni generiche o formule aritmetiche astratte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13588/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13622/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13626/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13628/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13631/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13633/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →