Cassazione Penale, Ordinanza n. 13628/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. In cassazione ha articolato due motivi: il primo relativo all'elemento psicologico del reato, contestando la sussistenza della volontà di opporsi all'atto d'ufficio; il secondo relativo alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo che l'atto compiuto dai militari sarebbe stato arbitrario. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi meramente confutativi e riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, valorizzando la ricostruzione dei fatti non contestata e la perizia sull'imputabilità, nonché osservando che gli operanti si erano limitati a richiedere un'ambulanza per verificare le condizioni di salute dell'imputato, senza porre in essere un atto arbitrario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni già decise con motivazione immune da vizi logici o giuridici: quanto al dolo del reato, la Corte territoriale aveva accertato che l'imputato, compreso che i militari avevano chiesto un'ambulanza per accertare le sue condizioni, si era volontariamente opposto all'atto d'ufficio usando violenza e minaccia; quanto alla scriminante ex art. 393-bis c.p., la Corte d'appello aveva escluso l'arbitrarietà dell'operato dei militari, i quali si erano limitati a chiamare soccorso. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale; la Corte richiama la sufficienza della volontaria opposizione all'atto d'ufficio mediante violenza o minaccia, già accertata in appello.
Scriminante dell'uso legittimo della forza contro un atto arbitrario del pubblico ufficiale; nel caso concreto è stata esclusa perché i militari si erano limitati a chiamare un'ambulanza per verificare le condizioni dell'imputato.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo meramente confutativo, censure già esaminate e disattese con motivazione logicamente e giuridicamente corretta dal giudice di merito.
- Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente la volontaria opposizione all'atto dell'ufficio, accompagnata da violenza o minaccia, essendo irrilevante una diversa lettura dei fatti non supportata da specifici vizi della motivazione.
- La scriminante prevista dall'art. 393-bis c.p. presuppone un atto arbitrario del pubblico ufficiale; non ricorre quando l'operato degli agenti sia limitato a condotte doverose e neutrali, come la richiesta di soccorsi sanitari per accertare le condizioni della persona interessata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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