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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13626/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente ripetitive di quelle già esaminate dalla Corte di appello e che la decisione di merito fosse sorretta da una motivazione logica e completa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a una falsa denuncia di smarrimento di carta di credito, deducendo più censure. In particolare, ha contestato: 1) l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal coimputato, sostenendo che sarebbero state acquisite illegittimamente; 2) la valutazione della prova sulla sua responsabilità, chiedendo una diversa lettura degli elementi raccolti; 3) la complessiva tenuta del ragionamento probatorio della Corte territoriale. La Corte di cassazione rileva però che tutti i motivi riproducono contestazioni già affrontate e confutate in appello e che il ricorrente mira soltanto a una diversa e parziale rilettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa e parziale del compendio probatorio, quando la Corte di merito abbia già esaminato in modo logico e completo gli elementi di prova.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già adeguatamente confutate dalla sentenza impugnata senza confrontarsi con la ratio decidendi.
  • Le dichiarazioni rese spontaneamente da un coimputato possono essere utilizzate se acquisite con il consenso delle parti, secondo quanto accertato dal giudice di merito.
  • La falsa denuncia di smarrimento di una carta di credito, se sorretta da plurimi e concordanti elementi indiziari, può integrare un quadro probatorio univoco sulla responsabilità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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