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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13588/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per ricettazione, con pena di sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo: 1) l'erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 2) una questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui impone che il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione del principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È stato ribadito che l'autenticazione della firma da parte di un legale e la sottoscrizione "per accettazione" del mandato o della delega al deposito non valgono a sanare il difetto di sottoscrizione tecnica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    erronea applicazione della legge penale

    è la base formale del primo motivo di ricorso, ma non viene esaminato nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione tecnica.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    è invocato come attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il cui mancato riconoscimento viene censurato dal ricorrente.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    è richiamato nella questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente contro il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    è richiamato nella questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi non possono essere proposti personalmente dalla parte, ma richiedono la sottoscrizione di un difensore cassazionista, a pena di inammissibilità.

  • art. 571 c.p.p.

    è richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. come disposizione modificata dalla legge n. 103/2017 che ha introdotto il regime di necessaria assistenza tecnica per il ricorso in cassazione.

  • art. 39 disp. att. c.p.p.

    l'autenticazione del difensore attesta solo la genuinità della sottoscrizione della parte e la sua riconducibilità alla parte privata, ma non sostituisce la sottoscrizione del difensore cassazionista.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • L'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un legale non sana la mancanza della sottoscrizione tecnica del ricorso, perché attesta solo la provenienza della firma e non la titolarità dell'atto impugnatorio.
  • La sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito non equivale alla sottoscrizione del ricorso e non attribuisce al difensore la paternità dell'impugnazione.
  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. per la previsione della difesa tecnica nel giudizio di cassazione è ritenuta manifestamente infondata alla luce della discrezionalità del legislatore e dell'elevato livello di qualificazione richiesto in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, non si esamina il merito dei motivi proposti e segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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