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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13633/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili di più reati, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. I ricorsi erano incentrati, in particolare, sulla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sull'attendibilità della dichiarazione della capo treno e sulla sua qualifica pubblicistica; sulla responsabilità per il reato di rifiuto/inosservanza di atti d'ufficio ex art. 651 c.p.; sulla rilevanza del lieve deficit cognitivo dell'imputato ai fini dell'elemento psicologico; sulla configurabilità del reato indicato al capo 3; sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; e sulla determinazione dell'aumento di pena in continuazione applicato a uno dei ricorrenti. La Corte ha ritenuto tali censure generiche, meramente confutative e riproduttive di doglianze già disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti, osservando anche che la quantificazione dell'aumento di pena era conforme ai principi delle Sezioni Unite in tema di continuazione tra pene dello stesso genere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze erano in larga parte di merito, generiche e già esaminate e respinte dalla Corte d'appello con motivazione ritenuta corretta. Quanto alla censura sull'aumento di pena in continuazione, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, quando le pene dei reati in continuazione sono dello stesso genere, l'aumento si calcola rendendo omogenea la pena del reato satellite a quella, più grave, del reato base. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato per escludere che le censure dei ricorrenti scalfissero la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale affermata dalla Corte territoriale.

  • art. 651 c.p.

    Richiamato con riferimento alla responsabilità per il reato contestato e alla sua conferma in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato per negare l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente per la determinazione dell'aumento di pena in continuazione, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera rilettura del merito, in doglianze generiche o riproduttive di questioni già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
  • La censura sulla configurabilità del reato non è ammissibile se non confronta specificamente le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
  • La condizione soggettiva di limitata capacità cognitiva, se non incide in modo specifico sull'elemento psicologico del reato, non esclude di per sé la responsabilità penale.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta e non può essere imposta in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e non illogica del giudice di merito.
  • In materia di reati in continuazione, quando le pene dei reati sono dello stesso genere, l'aumento va determinato rendendo omogenea la pena del reato satellite a quella, più grave, del reato base.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneParticolare tenuità del fatto

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