Cassazione Penale, Ordinanza n. 13622/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la richiesta di correzione ex art. 130 c.p.p. e ha corretto la sentenza n. 21109/2023, integrando il dispositivo con la condanna di Piccolo Francesco e Grossole Moreno alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio in favore del Comune di Padova, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. È stata inoltre disposta la trasmissione alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale della sentenza.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La parte civile, Comune di Padova, ha chiesto la correzione di un errore materiale della sentenza di legittimità n. 21109, emessa all'esito dell'udienza del 14/06/2022, perché nel dispositivo non era stata inserita la statuizione di condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado di cassazione, nonostante i ricorsi degli imputati fossero stati rigettati agli effetti civili. La richiesta si fondava sulle conclusioni e sulla nota spese già depositate per l'udienza, e sull'assunto che l'omissione derivasse da mero errore materiale. La Corte ha quindi disposto la correzione del dispositivo, inserendo espressamente la condanna degli imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 130 c.p.p.
Consente la correzione di errori materiali od omissioni non volitive nel provvedimento; nel caso concreto è stato utilizzato per integrare il dispositivo con la statuizione sulle spese di parte civile omessa per mero errore.
Massime di principio
- L'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile vittoriosa nel grado di legittimità, quando risulti che la Corte avrebbe dovuto provvedervi ma vi sia stata una mera omissione materiale, può essere corretta con il rimedio della correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p.
- La correzione è ammissibile quando dal contenuto del provvedimento e dagli atti già acquisiti risulti con chiarezza l'effettiva volontà decisoria omessa per errore, senza necessità di rinnovare il giudizio sul merito.
- Nei casi di rigetto del ricorso agli effetti civili, la parte civile vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese del grado, e la mancata liquidazione nel dispositivo può essere emendata con integrazione della sentenza.
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