Cassazione Penale, Ordinanza n. 13631/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di calunnia. Dal testo emerge che il ricorrente deduceva un solo motivo, non già prospettato in appello, e comunque ritenuto manifestamente infondato: sosteneva, in sostanza, che la falsa accusa non fosse idonea a integrare la calunnia. La Corte di cassazione ha però rilevato che il delitto di calunnia è reato di pericolo e si perfeziona già con l'astratta possibilità dell'avvio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata; non occorre che l'accusa sia riferita a fatti manifestamente inverosimili o incredibili, ipotesi che ricorre solo quando la denuncia sia talmente implausibile da risultare priva di attitudine offensiva ex art. 49 c.p. Nel caso concreto tale situazione non ricorreva, secondo l'analisi delle espressioni utilizzate nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
È richiamato per chiarire che solo una falsa accusa assolutamente inverosimile o incredibile, priva di attitudine a ledere il bene protetto, può escludere la configurabilità del reato per inidoneità dell'azione.
Non è espressamente indicato nel testo, ma il dispositivo di condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica dell'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 6, n. 26177 del 17/03/2009, Vassura, Rv. 244357
È citata come precedente secondo cui la calunnia, quale reato di pericolo, è integrata dalla sola astratta possibilità di instaurazione di un procedimento penale a carico dell'incolpato e non solo da false accuse manifestamente inverosimili.
Massime di principio
- Il delitto di calunnia è un reato di pericolo: per la sua configurabilità è sufficiente che la falsa incolpazione sia idonea, anche solo in astratto, a provocare l'avvio di un procedimento penale nei confronti della persona accusata.
- La calunnia non richiede che la falsa denuncia riguardi fatti palesemente impossibili o incredibili; tale soglia rileva soltanto nei casi limite in cui l'azione sia del tutto inidonea a ledere il bene protetto e dunque priva di offensività.
- In sede di legittimità, un motivo nuovo rispetto all'appello e per di più manifestamente infondato può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13588/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13622/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13626/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13628/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13633/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13634/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →