Cassazione Civile, Ordinanza n. 17092/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di un impianto di condizionamento e ricambio d'aria installato presso lo studio professionale veterinario del committente. In appello è stata dichiarata la nullità della decisione di primo grado per vizio di costituzione del giudice, ma la Corte d'appello ha deciso nel merito confermando la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per vizi e difformità dell'opera, ritenuti occulti e scoperti solo tramite relazione tecnica successiva. Il ricorrente per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1667, comma 2, c.c., sostenendo che i vizi non fossero occulti e che vi fosse decadenza dalla garanzia; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento al collaudo e alla verifica del 15 dicembre 2008 che avrebbero reso percepibile il vizio e alla successiva contestazione del 12 gennaio 2010; 3) violazione dell'art. 1668 c.c., per avere riconosciuto il risarcimento senza prova della colpa dell'appaltatore; 4) violazione degli artt. 1218 e 1227, comma 2, c.c. sulla quantificazione del danno, lamentando che il committente avrebbe ritardato ingiustificatamente l'intervento di altro tecnico pur conoscendo il malfunzionamento dell'impianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo perché la distinzione tra vizi apparenti e occulti è apprezzamento di merito e la scoperta dei vizi, richiedente verifica tecnica, legittimava l'applicazione dell'art. 1667, comma 2, c.c.; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito e non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo; ha ritenuto infondato il terzo motivo affermando che, in tema di appalto, la prova dei vizi o difformità imputabili all'esecuzione integra, salvo prova contraria, anche la colpa dell'appaltatore ai fini dell'art. 1668 c.c.; ha dichiarato inammissibile per novità e comunque infondato il quarto motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata indicava le voci di danno, il nesso causale e il criterio equitativo di liquidazione in modo sufficiente. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La denuncia dei vizi o delle difformità entro sessanta giorni dalla scoperta presuppone che la scoperta sia intervenuta dopo l'accettazione dell'opera; i vizi non riconoscibili con l'ordinaria diligenza e richiedenti verifiche tecniche sono qualificabili come occulti.
Il committente che agisce per i danni da vizi o difformità dell'opera non deve provare la colpa dell'appaltatore, poiché nella responsabilità contrattuale essa si presume fino a prova contraria.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non anche la critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto.
La responsabilità dell'appaltatore per l'inadempimento è confermata dall'accertamento dei vizi imputabili all'esecuzione; la motivazione sulla liquidazione del danno era sufficiente.
La censura è stata reputata nuova e quindi inammissibile, oltre che comunque non decisiva rispetto alla liquidazione operata.
art. 111 Cost.
La motivazione, anche se sintetica, è sufficiente se individua le voci di danno, il nesso causale e i criteri seguiti, soddisfacendo il minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di appalto, la distinzione tra vizi apparenti e vizi occulti è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- La denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. è tempestiva quando la loro scoperta avviene solo dopo l'accettazione dell'opera e richiede conoscenze tecniche o verifiche specialistiche non esigibili con l'ordinaria diligenza.
- Il collaudo dell'opera non esclude la garanzia se concerne il solo funzionamento dell'impianto e non la conformità dell'opera al progetto o la presenza di difformità esecutive non percepibili.
- Nel giudizio di responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera, il committente non deve provare la colpa dell'appaltatore, poiché essa si presume fino a prova contraria.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente può censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del materiale probatorio.
- La liquidazione equitativa del danno è sufficiente se la motivazione indica, anche sinteticamente, l'impossibilità o difficoltà di una precisa quantificazione, le voci di danno e i criteri adottati.
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